Finanziarie assimilate alle holding assoggettate all’Irap “bancaria”
Le società finanziarie che non configurano operatività nei confronti del pubblico e quelle che provvedono a finanziare la filiera produttiva, pagheranno l’Irap secondo l’imponibile e l’aliquota “bancaria” a decorrere dall’esercizio 2018. A stabilirlo è lo schema di decreto legislativo antielusione approvato dal Consiglio dei ministri dell’8 agosto 2018 il quale, confermando alcune interpretazioni e posizioni già assunte nel tempo dall’agenzia delle Entrate, definiscono le società finanziarie “assimilate” alle holding.
Si tratta dei soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 3 del decreto del Mef n. 53 del 2 aprile 2015 che svolgono le seguenti attività finanziarie:
acquisto di crediti Iva;
acquisto di crediti autorizzato da licenza ex articolo 115 del Testo unico pubblica sicurezza (Tulps);
concessione di finanziamenti a terzi e quindi anche fuori dall’ambito del gruppo ma esclusivamente in collegamento con la fornitura o somministrazione di beni o servizi prodotti dal gruppo di appartenenza e per il periodo di durata della somministrazione (si tratta delle cosiddette “finanziarie di marca”);
concessione di finanziamenti operati da società veicolo (Spv) costituite per gestire singole operazioni e liquidate una volta conclusa l’operazione.
Questi soggetti, pur svolgendo attività finanziaria, non sono stati più considerati a rischio sistemico ai fini dell’iscrizione all’albo degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 106 del Tub né più sottoposti a vigilanza dalla Banca d’Italia.