Lavoro

Le novità introdotte dal D.L. n. 87/2018, convertito in legge (cosiddetto Decreto Dignità) in tema di lavoro e impresa

31 Agosto 2018

Con l’approvazione definitiva da parte del Senato della L. 9 agosto 2018, n. 96, il cd. Decreto Dignità (D.L. 12 luglio 2018, n. 87) è stato convertito in legge.

Le principali novità riguardano lavoratori ed imprese, con particolare riferimento alla disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato, alla somministrazione di lavoro ed alle norme che regolano le conseguenze dei licenziamenti illegittimi.

In primo luogo viene ridotta la possibilità per il datore di lavoro di assumere lavoratori con contratti a tempo determinato. Il termine massimo di durata del contratto stesso viene fissato in ventiquattro mesi invece che trentasei. Viene inoltre imposta la necessità di esplicitare di una causa – tra quelle tassativamente previste dalla norma – per poter prolungare il contratto oltre i primi dodici mesi. La norma stabilisce infatti che si possa pattuire una durata iniziale superiore ai dodici mesi, ovvero prorogare o rinnovare il contratto oltre tale soglia, unicamente laddove vi siano esigenze temporanee e oggettive eccezionali o la necessità di sostituzione di altri lavoratori, oppure in caso di incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria. In caso di mancata esplicitazione della causa, oppure laddove la durata del contratto a termine ecceda i ventiquattro mesi, comportano la trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato. È opportuno evidenziare, inoltre, che è espressamente prevista la necessità di esplicitare per iscritto l’apposizione del termine al contratto, nonché l’obbligo per il datore di lavoro di consegnare al lavoratore copia del contratto di lavoro stesso entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.

Tali disposizioni si applicano ai contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto (ovvero successivamente al 14 luglio 2018) ed alle proroghe e ai rinnovi di contratti a termine successivi al 31 ottobre 2018; non si applica invece alle attività stagionali né ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Le disposizioni relative a causale, durata, proroga e rinnovo dei contratti a termine si applicano anche ai contratti di somministrazione di lavoro, ma riguardano esclusivamente l’impresa utilizzatrice, ovvero quella che usufruisce della prestazione del lavoratore, e non quella somministratrice, ovvero quella che mette in contatto utilizzatrice e lavoratore.

Al fine di disincentivare il ricorso a contratti a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, il decreto ha previsto un ulteriore aumento degli oneri contributivi in occasione di ciascun rinnovo dei medesimi, rispetto a quello già stabilito dalla L. n. 92/2012 cd. Riforma Fornero per i contratti a termine. Tale incremento viene restituito se, successivamente al periodo di prova, il datore di lavoro trasforma il contratto a tempo indeterminato oppure nel caso in cui assuma a tempo indeterminato il lavoratore entro sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine.

Anche la disciplina del licenziamento ingiustificato, con particolare riferimento all’ammontare dell’indennità risarcitoria che il datore di lavoro è tenuto a pagare al lavoratore, è oggetto di modifica da parte del decreto. In caso di riconoscimento dell’illegittimità del licenziamento, il giudice dichiara l’estinzione del rapporto di lavoro e condanna il datore di lavoro al pagamento in favore del lavoratore di una somma di minimo sei e massimo trentasei mensilità (mentre la precedente norma prevedeva un minimo di quattro ed un massimo di ventiquattro mensilità). Parimenti modificata è la misura dell’offerta conciliativa che il datore di lavoro può formulare in sede protetta al lavoratore, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’impugnazione del medesimo, che dovrà essere non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilità (precedentemente il limite era compreso tra le due e le diciotto mensilità).

Il D.L. n. 87/2018 convertito in legge prevede inoltre ulteriori misure a tutela del lavoro e delle imprese quali previsioni volte ad incentivare il lavoro giovanile per mezzo di sgravi contributivi per il datore di lavoro che assuma, con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti nel corso degli anni 2019 e 2020, lavoratori under 35 e strumenti volti a scoraggiare la delocalizzazione delle attività produttive al di fuori del territorio italiano, per tutte le imprese che beneficino di aiuti pubblici.

Altre disposizioni sono previste al fine di rafforzare le attività dei Centri per l’impiego, la continuità didattica nel settore della pubblica istruzione, contrastare il disturbo da gioco d’azzardo, in materia di semplificazione fiscale e disciplina delle società sportive dilettantistiche.

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