Fisco

Credito d’imposta Transizione 5.0 – le novità per le imprese

28 Marzo 2024
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Il c.d. DL “PNRR” (DL 2/3/2024 n. 19, pubblicato sulla G.U. 2/3/2024 n. 52) ha introdotto all’art. 38 un nuovo credito d’imposta per gli investimenti svolti nel 2024 e 2025 relativi al piano transizione 5.0. La finalità della misura è sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese.

Chi può beneficiare del credito d’imposta?

Le imprese beneficiarie del suddetto credito d’imposta sono tutte le imprese (comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti) residenti in Italia indipendentemente dalla loro dimensione, forma giuridica, settore economico di appartenenza e regime di determinazione del reddito dell’impresa.

Esclusioni

Non possono invece fruire dell’agevolazione:

  • le imprese che si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali;
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del DLgs. 231/2001.

Quali sono le condizioni per accedere all’agevolazione e quali gli investimenti agevolabili?

Le imprese interessate devono rispettare:

  • le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e adempiere agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Gli investimenti oggetto di agevolazione sono quelli effettuati:

  • nel 2024 e 2025;
  • in strutture produttive ubicate in Italia;
  • in beni strumentali materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli allegati A e B annessi del piano Transizione 4.0 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

L’importo del credito d’imposta varia al variare del livello di riduzione dei consumi energetici conseguita mediante gli investimenti agevolabili.

Infatti, la normativa prevede che laddove gli investimenti agevolati ottengano:

  • complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata in Italia, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% o,
  • in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%,
  1. Con riferimento ai beni immateriali rientrano tra questi, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:
    • i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
    • i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitariamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.
  2. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici. A tale riguardo, sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
  3. Si precisa che sempre in riferimento all’oggetto del credito d’imposta per investimenti transizione 5.0 sono agevolabili anche le spese per la formazione del personale previste dall’art. 31, paragrafo 3, del regolamento della Commissione (UE) 651/2014, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Le spese per la formazione del personale vanno considerate:

  • nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni agevolabili;
  • sino al massimo di 300.000,00 euro;
  • a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni, individuati con il DM attuativo.

Come viene calcolato il credito d’imposta?

Il credito di imposta va calcolato a “scaglioni” come per il credito di imposta industria 4.0, considerando il singolo anno di investimento. L’importo del credito d’imposta varia in base alla riduzione dei consumi energetici ottenuta tramite gli investimenti agevolabili. La percentuale di agevolazione dipende dal livello di riduzione ottenuto e dal costo complessivo degli investimenti.

Le aliquote

Riduzione dei consumi a livello di stabilimento tra il 3% e il 6% tra il 6% e il 10% oltre il 10%
Riduzione dei consumi a livello di processo produttivo (in alternativa) tra il 5% e il 10% tra il 10% e il 15% oltre il 15%
Fino a 2,5 milioni 35% 40% 45%
Da 2,5 milioni a 10 milioni 15% 20% 25%
da 10 milioni a 50 milioni 5% 10% 15%

Qual è la modalità di accesso all’agevolazione?

Il beneficio è subordinato alla presentazione al Gestore dei Servizi Energetici spa (GSE), in via telematica sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione, di apposite certificazioni “tecniche”, rilasciate da un valutatore indipendente, che, rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano con indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità:

  • ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni;
  • ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

I soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso:

  • gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
  • le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

Ai fini dell’utilizzo del credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione. In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.

L’impresa comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione “ex post”;

Qual è la modalità di utilizzo del credito d’imposta?

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97:

  • presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
  • decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco dei beneficiari e del credito spettante;
  • entro il 31 dicembre 2025.

L’ammontare non ancora utilizzato a tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altri incentivi?

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto, ad eccezione di:

  • il bonus investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020;
  • il bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno di cui all’art. 16 del DL 124/2023.
  • Il credito d’imposta non è soggetto:
  • al limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
  • al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro (art. 34 della L. 388/2000);
  • al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500,00 euro (art. 31 del DL 78/2010);
  • alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP;
  • ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR;
  • a possibilità di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere al suddetto obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000,00 euro, fermo restando il limite massimo delle spese agevolate .

Tenuta dei beni per almeno 5 anni

È prevista la rideterminazione del credito d’imposta se, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, i beni agevolati:

  • sono ceduti a terzi;
  • sono destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
  • sono destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, anche se appartenenti allo stesso soggetto;
  • non sono riscattati nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria.

In tal caso il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo e il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Obblighi documentali

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 38 del DL 19/2024.

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 39/2010.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000,00 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo previsto per l’agevolazione.

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