Fisco

A chi spetta l’indennità dei 600 euro e come fare domanda

1 Aprile 2020

A seguito delle risposte del MEF e dell’INPS alle FAQ, del decreto interministeriale MEF e Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 25 marzo e della Circolare INPS del 30 marzo pubblichiamo le ultime novità.

Nell’ambito del DL n. 18/2020, cosiddetto “Decreto Cura Italia”, è previsto il riconoscimento di una indennità per il mese di marzo 2020 pari a Euro 600 a favore esercenti attività economiche in forma autonoma e specifiche tipologie di lavoratori dipendenti che non riescono ad accedere a specifiche misure di tutela (ammortizzatori sociali). Si ritiene che tale indennità potrà essere riconosciuta anche per ulteriori periodi in base al prolungarsi dell’emergenza da COVID-19.

A tutti i lavoratori che hanno diritto a una indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 2020 non gli è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito del percipiente, non è cumulabile in base alle diverse qualifiche assunte ed è esclusa per i percettori di reddito di cittadinanza.

L’indennità è inoltre incompatibile con:

• le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza privati (decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)
• l’APE sociale (articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii) l’assegno ordinario di invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222).

I collaboratori coordinati e continuativi possono accedere alla l’indennità di disoccupazione DIS-COLL, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, anche se hanno fruito della indennità di 600 euro in quanto il bonus per i liberi professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa è compatibile e cumulabile con la DIS-COLL.
Stessa cosa per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e per i lavoratori dello spettacolo che fruiscono della indennità di disoccupazione NASpI.

Tutte le indennità sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

 

Limite stanziamenti e platea dei beneficiari

Possono accedere all’indennità categorie di soggetti specificamente individuate entro i limiti degli importi stanziati per ciascuna di esse:

  • 203,4 milioni di euro per:
  • Liberi professionisti con partita IVA già attiva al 23 febbraio, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, anche se non titolari di partita IVA e non iscritti alle Casse di Previdenza professionali di cui ai DD. Lgss nn. 509/1994 e 103/1996, con attività di lavoro autonomo ex art. 53 del Tuir iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione diretta e senza altre forme di previdenza obbligatoria.

Sono pertanto esclusi i liberi professionisti iscritti ad Albi e, quindi, alle Casse di previdenza professionale;

  • Lavoratori titolari di rapporti di CO.CO.CO. (collaborazioni coordinate e continuative) con contratto attivo al 23 febbraio e iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS con il versamento dell’aliquota contributiva in misura pari, per l’anno 2020, al 34,23%, non titolari di pensione diretta e senza altre forme di previdenza obbligatoria;
  • 160 milioni di euro per:
  • Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago INPS non titolari di pensione e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie ad esclusione della gestione separata INPS:
    • commercianti,
    • artigiani,
    • coltivatori diretti,
    • mezzadri,
    • coloni,
    • gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome,
  • Soci di società di persone o di capitali, anche se non titolari di partita IVA, che per obbligo di legge devono iscriversi alle gestioni speciali dell’Ago INPS, seppur non classificabili come lavoratori autonomi in quanto svolgono l’attività in forma societaria, non titolari di pensione e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie ad esclusione della gestione separata INPS. L’indennità ha natura personale e non è attribuibile alla società in quanto tale;
  • Agenti e rappresentanti di commercio iscritti alle gestioni speciali dell’Ago INPS (commercianti) e alla Fondazione Enasarco quale gestione integrativa speciale, non titolari di pensione e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie ad esclusione della gestione separata INPS;
  • 103,8 milioni di euro per:
  • Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che abbiano involontariamente cessato il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020, non devono essere titolari di pensione o di altro rapporto di lavoro dipendente in essere al 17.3.2020. Con riferimento a questa categoria l’INPS, con la circolare 49 del 2020, precisa che l’indennità spetta esclusivamente ai lavoratori per i quali la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta con un datore di lavoro che rientra nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.

L’INPS individua, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO 2007, i codici CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.

 

Attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali

TURISMO
CSC70501 Alberghi (ATECO 55.10.00):
Fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).
Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).
Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).
Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30): inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.
Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51):
· fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze;
· cottage senza servizi di pulizia.
CSC50102 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52)
CSC70501

(

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00):
· fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.
Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10).
Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero ATECO 55.90.20):
· case dello studente;
· pensionati per studenti e lavoratori;
· altre infrastrutture n.c.a.
CSC70502 e 70709 Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):
· attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere;
· attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.
CSC50102 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12)
CSC70502 Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42):
· furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo;
· preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.
Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50):
· ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese separate.
CSC70502e 70709 Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):
· bar;
· pub;
· birrerie;
· caffetterie;
· enoteche.
CSC 41601 e 70503 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20):
· attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera.
CSC 70504 e 40407 e 40405 70504 Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41).
Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30).
CSC 70401 Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00):
· attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali;
· attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.
Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00):
· attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).
Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92).
CSC 40404 e 70705 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20):
preparazione di pasti da portar via “take-away”;
· attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere.
CSC 70708 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19):
· altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi;
· servizi di gestione degli scambi di multiproprietà;
· servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori;
· attività di promozione turistica.
CSC 11807 STABILIMENTI TERMALI
Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).
CSC70708 Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).

 

396 milioni di euro per:

  • Operai del settore agricolo a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo;
  • piccoli coloni e compartecipanti familiari equiparati agli operai agricoli, di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;
  • 48,6 milioni di euro per:
  • Lavoratori dello spettacolo che siano iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo (FPLS). Devono avere almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo e un reddito (da questo lavoro) 2019 non superiore a 50.000 euro. Gli stessi non devono essere titolari di pensione diretta e infine non possono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020;

50 milioni di euro per:

  • Titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche già in essere alla data del 23.2.2020. L’indennità è erogata da Sport e Salute SpA.

Liberi professionisti iscritti agli albi

I liberi professionisti in regime di libera attività iscritti ad Albi e, quindi, alle Casse di previdenza professionale:

  • Consulenti del lavoro,
  • Dottori Commercialisti,
  • Avvocati,
  • Ingegneri,
  • Architetti,
  • procuratori legali,
  • ragionieri,
  • periti commerciali

e gli altri professionisti iscritti alle Gestioni di cui ai decreti legislativi nn. 509/94 e 103/96), rientrano invece nelle disposizioni dell’art.44 del decreto, che istituisce il Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19” nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2020, volto a garantire il riconoscimento di misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Il Fondo, in particolare, destina 200 milioni di euro per il sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria

E’ stato firmato il 28 marzo 2020 il decreto interministeriale MEF-Ministero del Lavoro e Politiche Sociali che fissa le modalità di attribuzione dell’indennità.

Il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, danneggiati dall’emergenza Coronavirus, è costituito da un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Il decreto stabilisce che questo importo viene riconosciuto al professionista/lavoratore autonomo:

  • in regola con gli obblighi contributivi relativi all’anno 2019;
  • e che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a “cedolare secca” (art. 3, D. Lgs. 23/11) o al regime delle locazioni brevi (art. 4 D. L. 50/17) se l’attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) non superiore a 35mila euro;

b) compreso tra 35mila e 50mila euro e che abbiano:

  • cessato (con chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020) la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
  • oppure ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: a tal fine occorre una comprovata riduzione di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Tale reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile con i seguenti benefici:

  • utilizzo della Cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario o della Cassa integrazione in deroga (articoli 19, 20, 21, 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18);
  • richiesta dell’indennità “una tantum” prevista da uno dei seguenti articoli del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18: 27, 28, 29, 30, 38 e 96;
  • possesso del Reddito di cittadinanza.

Le domande vanno presentate dal 1° aprile al 30 aprile 2020 (sono considerate inammissibili le istanze presentate dopo) agli enti di previdenza di iscrizione secondo modalità e schemi predisposti dai singoli enti previdenziali.

Alla domanda va allegata (a pena di inammissibilità) una dichiarazione del lavoratore interessato (DPR 28 dicembre 2000, n. 445) con la quale, a seconda della fattispecie per la quale il bonus è richiesto, il professionista attesti:

  1. di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
  2. di non essere percettore dei bonus 600 euro previsti dal decreto Cura Italia (articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18), né del reddito di cittadinanza;
  3. di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  4. di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore a 35.000 euro, in caso di limitazioni ricevute dai provvedimenti restrittivi emessi in conseguenza dell’emergenza sanitaria, ovvero un reddito compreso tra 35.000 e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  5. di aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di aver subìto una limitazione alla propria attività, dovuta ai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Alla domanda va allegata (sempre a pena di inammissibilità) la copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.

Gli enti di previdenza obbligatoria, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti, provvedono ad erogare l’indennità in base all’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.

Una volta provveduto all’erogazione dell’indennità, l’ente dovrà trasmettere l’elenco dei soggetti beneficiari all’Agenzia delle Entrate e all’INPS, in modo che questi ultimi possano effettuare i dovuti controlli del caso.

Come fare domanda

La domanda va presentata all’INPS esclusivamente in via telematica con le seguenti le credenziali:

  • PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

In mancanza delle stesse è possibile richiedere il PIN semplificato.

Copyright 2024 CORNO CTA SRL STP
P.IVA 00947490967 | Capitale sociale: 100.000€ | C.F. 09206750151 | REA 1285358

Copyright 2021 Corno – Centro Terziario Avanzato s.r.l.
P.IVA 00947490967 | Capitale sociale: 100.000€ | C.F. 09206750151 | REA 1285358