Fisco

Congedo per Malati Oncologici: novità Legislative e Impatti per i Lavoratori

8 Settembre 2025
https://www.studiocorno.it/wp-content/uploads/2025/09/congedo-per-malati-oncologici-novita-legislative-e-impatti-per-i-lavoratori.jpeg

Il recente intervento normativo approvato dal Senato il 9 luglio 2025 introduce importanti novità per i lavoratori affetti da tumori, malattie invalidanti e croniche, con un impatto diretto anche per le aziende e il settore della consulenza fiscale e lavoristica. Lo studio commercialisti deve essere aggiornato per supportare al meglio clienti e imprese nella gestione dei benefici e obblighi correlati.

Estensione del congedo e nuove garanzie

La legge prevede un’estensione del congedo lavorativo per i dipendenti pubblici e privati con una invalidità pari ad almeno il 74%, portando la durata massima da 180 giorni fino a 24 mesi, utilizzabili in modo continuativo o frazionato. Per i lavoratori autonomi la durata massima è di 300 giorni nell’anno solare. Questa estensione rappresenta una tutela significativa per chi affronta un percorso di cura impegnativo.

In aggiunta, i lavoratori possono usufruire di 10 ore annuali di permessi retribuiti per visite mediche e analisi, incrementando così il tempo a disposizione rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti.

Opportunità e limitazioni

Nel quadro delle nuove misure si prevede la possibilità di riscattare il periodo di congedo tramite versamenti volontari contributivi, ma resta il limite che il congedo non è retribuito e non viene computato ai fini dell’anzianità di servizio né previdenziali. Questo aspetto solleva questioni importanti sul piano della gestione economica e contributiva che un consulente del lavoro deve analizzare e comunicare ai propri clienti.

Inoltre, la legge prevede l’accesso prioritario allo smart working, ma solo al termine del congedo e solo se compatibile con le mansioni svolte, offrendo quindi una modalità di lavoro flessibile ma con restrizioni.

Procedure semplificate e fondo per premi di laurea

Per facilitare le certificazioni mediche necessarie, il testo normativo introduce anche la semplificazione nelle attestazioni rilasciate dal medico di famiglia o dallo specialista. Questo aiuta a ridurre gli oneri burocratici per i lavoratori e le aziende.

Infine, è stato istituito un fondo da 2 milioni di euro destinato a premi di laurea alla memoria di pazienti oncologici, un’iniziativa che coniuga l’aspetto sociale a quello lavorativo.

Implicazioni per studi commercialisti e imprese

Gli studi commercialisti assumono un ruolo chiave nell’accompagnare le imprese e i lavoratori nella corretta applicazione di queste nuove disposizioni. È fondamentale aggiornare le procedure di gestione del personale, valutare l’impatto contributivo e previdenziale e assistere i clienti nei casi di richiesta di congedo o smart working.

Le imprese, invece, devono adeguare le politiche interne per garantire il rispetto delle nuove norme e supportare efficacemente i lavoratori affetti da patologie oncologiche o invalidanti. La conoscenza dettagliata delle norme è determinante per minimizzare rischi legali e migliorare il clima aziendale.

Domande frequenti (FAQ) sul congedo per malati oncologici

Qual è la durata massima del congedo per i lavoratori oncologici?

Il congedo può arrivare fino a 24 mesi per i lavoratori dipendenti con invalidità almeno del 74%, e a 300 giorni per i lavoratori autonomi nell’anno solare.

Il congedo è retribuito?

No, il congedo previsto dalla legge non è retribuito e non viene computato ai fini dell’anzianità di servizio e previdenziali.

Posso accumulare permessi per visite mediche?

Sì, sono riconosciute 10 ore annue aggiuntive di permessi retribuiti per visite e analisi mediche.

Quando è possibile richiedere lo smart working?

L’accesso prioritario allo smart working è possibile solo al termine del congedo e se compatibile con le mansioni svolte.

Chi può certificare la malattia?

La certificazione può essere semplificata e rilasciata dal medico di famiglia o dallo specialista.

Copyright 2025 Studio Corno – Gruppo Studitalia Srl
P.IVA 00947490967 | Capitale sociale: 100.000€ | C.F. 09206750151 | REA 1285358

Copyright 2025 Studio Corno – Gruppo Studitalia Srl
P.IVA 00947490967 | Capitale sociale: 100.000€ | C.F. 09206750151 | REA 1285358

Affidati ai professionisti dello Studio Corno

    Campi obbligatori *
    Inoltre, preso atto che in ogni momento posso aggiornare i miei dati, modificare o revocare il mio consenso tramite il modulo/link incluso in ogni messaggio, do il mio consenso per: