Fisco

Incentivo economico per madri lavoratrici 2025: nuove regole INPS e requisiti aggiornati

4 Novembre 2025
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L’INPS, con la circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, ha illustrato le istruzioni operative relative al nuovo incentivo economico per le madri lavoratrici introdotto dall’articolo 6 del D.L. n. 95/2025, convertito nella legge n. 118/2025.
La misura, di carattere temporaneo, prevede un contributo integrativo di 40 euro mensili per ogni mese di attività lavorativa svolta nel corso del 2025.

Il beneficio è destinato alle lavoratrici madri con almeno due figli e un reddito annuo da lavoro non superiore a 40.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano dipendenti o autonome iscritte a una gestione previdenziale obbligatoria.

Caratteristiche principali dell’incentivo

  • Durata: valida esclusivamente per l’anno 2025;
  • Importo: 40 euro per ogni mese di lavoro effettivo o frazione di mese, fino a un massimo di 480 euro annui;
  • Trattamento fiscale: il contributo è esente da imposte e contributi previdenziali;
  • Cumulabilità: compatibile con altri benefici, salvo diverse disposizioni specifiche.

Per le madri con tre o più figli, il contributo non spetta nei mesi coperti da contratto a tempo indeterminato, poiché in tali casi opera l’esonero totale dei contributi previdenziali IVS previsto dalla Legge di Bilancio 2024.

Destinatarie e requisiti familiari

Possono accedere al contributo le lavoratrici dipendenti, pubbliche o private (ad eccezione delle lavoratrici domestiche), nonché le lavoratrici autonome e le libere professioniste iscritte a gestioni o casse previdenziali.
Sono richiesti specifici requisiti familiari: il beneficio spetta alle madri con almeno due figli, se il più piccolo ha meno di dieci anni, oppure alle madri con tre o più figli, se il più piccolo ha meno di diciotto anni.

Il diritto al contributo decorre dal mese in cui vengono soddisfatti i requisiti e cessa al raggiungimento dei limiti di età previsti per i figli.

Come presentare la domanda all’INPS

Le domande devono essere trasmesse entro 40 giorni dalla pubblicazione della circolare, quindi entro il 9 dicembre 2025, e comunque non oltre il 31 gennaio 2026.
La richiesta può essere presentata attraverso il portale INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS, oppure tramite il Contact Center INPS (numero 803.164 da rete fissa o 06 164.164 da mobile). È inoltre possibile rivolgersi ai Patronati, che offrono assistenza nella compilazione e nell’invio della domanda.

Nel modulo è necessario indicare il numero e l’età dei figli con i relativi codici fiscali, la tipologia di attività lavorativa (dipendente o autonoma), la dichiarazione di reddito non superiore a 40.000 euro e le coordinate bancarie per l’accredito del contributo.
Il pagamento avverrà in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2025, oppure entro febbraio 2026 per le domande trasmesse successivamente.

Trattamento fiscale e ISEE

Il contributo economico è esente da imposte e contributi previdenziali e non concorre alla formazione del reddito complessivo, ai sensi dell’articolo 8 del TUIR.
Non ha inoltre alcuna incidenza ai fini del calcolo dell’ISEE, poiché è classificato come misura di sostegno assistenziale e non come reddito imponibile.

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Il nostro team di consulenti del lavoro può assisterti nella verifica dei requisiti, nella predisposizione della domanda all’INPS e nel monitoraggio delle scadenze per evitare errori o ritardi nella procedura.

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