INTRODUZIONE
La presente circolare fornisce un primo commento sistematico alle principali novità introdotte dalla legge di bilancio 2026, con l’obiettivo di offrire un quadro interpretativo unitario delle disposizioni di maggiore impatto in materia fiscale e agevolativa. L’analisi tiene conto, oltre che del dato normativo, dei primi orientamenti interpretativi emersi in sede istituzionale e della prassi amministrativa disponibile, tra cui la circolare del 31 dicembre 2025 pubblicata sul sito internet di Fisco Oggi, utilizzata come riferimento per la selezione e l’inquadramento delle misure e per la ricostruzione delle finalità sottese agli interventi legislativi.
In considerazione della vastità e dell’eterogeneità delle disposizioni normative contenute nel testo della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, la circolare è stata strutturata in sezioni omogenee per ambiti tematici al fine di agevolare la consultazione e la lettura selettiva dei contenuti. Tale impostazione dovrebbe consentire di individuare con maggiore immediatezza le singole aree di intervento e di approfondire esclusivamente le novità di effettivo interesse, favorendo un utilizzo mirato e operativo del documento.
AVVERTENZE
La presente circolare è stata predisposta avuto anche riguardo alle norme e precauzioni in materia di utilizzo dell’intelligenza artificiale che riconoscono l’impiego di strumenti tecnologici avanzati quali supporto all’attività di consulenza, fermo restando il ruolo centrale e insostituibile del professionista nella valutazione, validazione e responsabilità dei contenuti.
In particolare, il documento è stato elaborato con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, utilizzati esclusivamente come strumento di supporto nella fase di analisi, sintesi, coordinamento e revisione di un testo normativo di eccezionale ampiezza e complessità quale la legge di bilancio dello Stato. Il contenuto della circolare è stato successivamente esaminato, verificato e validato dai professionisti della Società, che ne hanno curato l’impostazione, il coordinamento sistematico e la coerenza con il quadro normativo vigente.
Nonostante l’attenta attività di studio, analisi e revisione svolta dai professionisti, la vastità, la stratificazione e la complessità delle disposizioni normative esaminate rendono possibile la presenza di imprecisioni, omissioni o interpretazioni suscettibili di ulteriori chiarimenti. Per tale motivo, la presente circolare deve essere considerata esclusivamente come documento informativo di carattere generale, finalizzato a fornire una prima illustrazione delle principali novità normative, e non costituisce in alcun modo consulenza professionale, parere interpretativo o indicazione operativa.
Ogni decisione di natura fiscale, contabile, societaria, contributiva o amministrativa non dovrà essere assunta sulla base di una lettura acritica del presente documento, ma dovrà essere preceduta da un adeguato approfondimento, anche alla luce delle specifiche circostanze del singolo caso e delle eventuali successive indicazioni di prassi, decreti attuativi o interpretazioni ufficiali.
Restiamo a disposizione per fornire, su richiesta, analisi puntuali, chiarimenti e consulenze personalizzate.
NOVITÀ IN MATERIA DI IRPEF, REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E DETRAZIONI

Riduzione della seconda aliquota IRPEF dal 35% al 33% (art. 1, comma 3)
La legge di bilancio 2026 avvia l’intervento fiscale con un ritocco strutturale delle aliquote IRPEF: la seconda aliquota scende dal 35% al 33%. Il taglio si inserisce nel processo di revisione dell’IRPEF già avviato negli anni recenti e produce un alleggerimento dell’imposizione sullo scaglione interessato, incidendo direttamente sul calcolo dell’imposta dovuta a partire dai redditi 2026. Sul piano pratico, la misura si riflette sia sulle ritenute operate dai sostituti d’imposta nel corso dell’anno, sia sulle liquidazioni in dichiarazione per i contribuenti non sostituiti o con redditi non integralmente assoggettati a ritenuta.
Riduzione “forfetaria” di 440 euro delle detrazioni oltre 200.000 euro (art. 1, comma 4)
Accanto alla riduzione di aliquota, il legislatore introduce un correttivo selettivo che colpisce i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro. Per questi soggetti si riduce di 440 euro l’ammontare complessivo di alcune detrazioni dall’imposta lorda: in particolare, quelle relative agli oneri detraibili al 19% (con esclusione delle spese sanitarie), alle erogazioni liberali ai partiti politici e ai premi assicurativi contro il rischio di eventi calamitosi. La scelta di escludere la sanità segnala l’intento di preservare l’area ritenuta “essenziale”, mentre si interviene su detrazioni considerate più discrezionali. È una misura che, pur avendo natura quantitativamente limitata, introduce un taglio secco e immediato del beneficio fiscale per i redditi molto elevati.
N.B. La riduzione forfettaria di 440 euro prevista dall’articolo 1, comma 4, della legge di bilancio 2026 non si sovrappone né si confonde con il meccanismo dell’articolo 16-ter del TUIR, ma opera su un piano diverso e successivo, integrandosi con esso secondo una logica a cascata.
In primo luogo opera l’articolo 16-ter del TUIR, che riguarda i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Per questi soggetti la norma stabilisce un limite massimo annuo complessivo alle spese e agli oneri che possono essere presi in considerazione ai fini delle detrazioni, limite che varia in funzione del livello di reddito e della presenza di familiari a carico. Il meccanismo incide quindi sulla quantità di spesa detraibile, non direttamente sull’imposta, ed è ulteriormente modulato, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro, dalla riduzione proporzionale delle detrazioni prevista dall’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR.
Solo dopo l’applicazione di queste regole interviene la novità introdotta dall’articolo 1, comma 4, della legge di bilancio 2026, che riguarda esclusivamente i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro. In questo caso, l’importo complessivo delle detrazioni spettanti, già determinato tenendo conto dei limiti dell’articolo 16-ter e delle eventuali riduzioni proporzionali dell’articolo 15 del TUIR, viene ulteriormente ridotto in misura fissa di 440 euro. La riduzione non incide sulle singole spese né sui massimali di spesa, ma taglia direttamente il beneficio fiscale finale.
In sintesi: (i) per i redditi oltre 75.000 euro opera il limite complessivo alle spese detraibili previsto dall’articolo 16-ter; (ii) per i redditi oltre 120.000 euro si aggiunge la riduzione proporzionale delle detrazioni di cui all’articolo 15 del TUIR; (iii) per i redditi oltre 200.000 euro si applica, in aggiunta, la riduzione forfettaria di 440 euro sull’importo complessivo delle detrazioni.
Le tre regole agiscono quindi in sequenza e si cumulano, determinando una progressiva compressione del beneficio fiscale al crescere del reddito complessivo.
Locazioni brevi: presunzione di attività imprenditoriale dal terzo immobile (art. 1, comma 17)
Viene irrigidito il perimetro delle locazioni brevi considerate “non imprenditoriali”. Dal 2026, se il contribuente concede in locazione breve più immobili, la presunzione di esercizio di attività d’impresa scatta dal terzo immobile, anziché dal quinto. Il cambiamento è rilevante perché sposta verso la sfera imprenditoriale un numero maggiore di operatori che gestiscono piccoli patrimoni immobiliari, con implicazioni in termini di qualificazione del reddito e, in prospettiva, di adempimenti e obblighi tipici dell’attività d’impresa.
Bonus edilizi 2026: conferma del regime più favorevole e bonus mobili (art. 1, comma 22)
In materia di recupero edilizio, riqualificazione energetica e interventi antisismici, la legge proroga per tutto il 2026 l’assetto più favorevole già previsto per il 2025. In sostanza, vengono mantenute le percentuali di detrazione più elevate (36% ordinario e 50% per abitazione principale, secondo quanto già disciplinato) e viene confermato anche per il 2026 il bonus mobili nel limite di 5.000 euro. La scelta di continuità evita un “salto” di regime e consente di programmare lavori e spese senza un cambio improvviso di aliquote e massimali.
Cinque per mille: incremento strutturale della dotazione (art. 1, comma 24)
A decorrere dal 2026, la dotazione autorizzata per la liquidazione del cinque per mille è innalzata a 610 milioni di euro annui. Si tratta di un intervento di natura finanziaria ma con ricadute concrete sul sistema degli enti beneficiari, perché tende a ridurre la distanza tra scelte dei contribuenti e importi effettivamente liquidati, limitando gli effetti di eventuali riparti “pro quota” dovuti a insufficienza di fondi.
Regime dei “neo-residenti” (art. 1, commi 25–26)
Viene reso più oneroso il regime dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2026 (non incide sulle opzioni già esercitate in anni precedenti). I commi 25 e 26, infatti, intervengono sulla disciplina prevista dall’articolo 24-bis del TUIR, comunemente nota come regime dei neo-residenti o flat tax per i nuovi residenti senza cambiarne l’architettura ma modificando sensibilmente il prezzo di accesso, con un effetto selettivo che può incidere sulle scelte di rientro o relocation. La norma riguarda esclusivamente le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che non sono state residenti nel territorio dello Stato per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti al trasferimento.
Si tratta, quindi, di soggetti che rientrano in Italia dall’estero o che vi si stabiliscono per la prima volta, spesso titolari di redditi o patrimoni esteri di rilevante entità.
In particolare, viene modificato l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta dal soggetto principale che esercita l’opzione, innalzandola da 200.000 a 300.000 euro annui mentre quello per ciascun familiare per cui viene esercitata l’opzione aumenta da 25.000 a 50.000 euro. Come in passato i redditi di fonte italiana restano assoggettati alla tassazione ordinaria.
Semplificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell’Unione europea (commi 934-936)
Viene rivista la disciplina del tax free shopping, ossia dello sgravio dell’Iva sulle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare per i soggetti domiciliati e residenti al di fuori dello spazio Ue. Infatti, è attribuito al direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di emanare, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge di bilancio, un provvedimento con cui si stabiliscono le modalità per semplificare le procedure di risposta alle richieste di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto contestualmente all’uscita dal territorio doganale. In particolare, è previsto che tali modalità implichino un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse dal cedente in modalità elettronica e intestate al medesimo cessionario. Infine, il termine per la restituzione della fattura al cedente da parte del cessionario con l’indicazione degli estremi del passaporto viene allungato da quattro a sei mesi dal momento di compimento dell’operazione.
Criptoattività e imposta sulle transazioni finanziarie (art. 1, commi 29–31)
La legge di bilancio interviene sul regime fiscale delle criptoattività, precisando che le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da token di moneta elettronica denominati in euro non sono soggetti all’incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 26 al 33 per cento previsto a decorrere dal 2026. Viene chiarito che rientrano in tale categoria i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea.
È inoltre escluso che la mera conversione tra euro e tali token, o il loro rimborso al valore nominale, costituisca realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Parallelamente, viene disposto un aumento dell’imposta sulle transazioni finanziarie, sia per il trasferimento della proprietà di azioni e strumenti partecipativi, sia per le negoziazioni ad alta frequenza, con un raddoppio delle aliquote attualmente vigenti.
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE E DATORI DI LAVORO

Tassazione agevolata degli incrementi retributivi legati ai rinnovi contrattuali (art. 1, commi 7–9)
La legge di bilancio 2026 introduce una nuova forma di tassazione agevolata per gli incrementi retributivi riconosciuti nel corso del 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti nel triennio 2024-2026.
Tali incrementi sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota pari al 5 per cento, a condizione che il lavoratore abbia conseguito nel 2025 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro. La disposizione si colloca nel quadro delle misure volte a sostenere la contrattazione collettiva e a favorire il recupero del potere d’acquisto delle retribuzioni, intervenendo direttamente sulla componente fiscale degli aumenti salariali.
Riduzione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e innalzamento del limite agevolabile (art. 1, commi 10–11)
Viene ulteriormente rafforzata la disciplina dei premi di risultato e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili d’impresa. Per gli anni 2026 e 2027, l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile a tali emolumenti è ridotta dal 5 all’1 per cento. Contestualmente, il limite massimo annuo delle somme che possono beneficiare del regime agevolato viene innalzato da 3.000 a 5.000 euro. La norma interviene su un istituto già consolidato, accentuandone la funzione incentivante e ampliando la quota di retribuzione variabile che può essere assoggettata a un prelievo fiscale particolarmente contenuto.
Imposta sostitutiva sulle indennità per lavoro notturno, festivo e a turni (art. 1, commi 12–13)
Per il solo anno 2026 viene introdotta una specifica imposta sostitutiva, con aliquota del 15 per cento, applicabile alle maggiorazioni e alle indennità corrisposte per lavoro notturno, lavoro festivo, riposi settimanali, indennità di turno e altri emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai contratti collettivi nazionali. L’agevolazione opera entro il limite annuo di 1.500 euro ed è riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel 2025. Restano esclusi dall’ambito applicativo i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale, per i quali è prevista una disciplina autonoma. La norma prevede inoltre la possibilità per il lavoratore di rinunciare espressamente all’applicazione dell’imposta sostitutiva, optando per la tassazione ordinaria. E’ precisato che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale.
Turismo/termale: trattamento integrativo speciale del 15% su notturno e straordinari festivi (art. 1, commi 18–21)
Per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2026 viene riproposto il trattamento integrativo speciale, non imponibile, pari al 15% delle retribuzioni lorde riferite a prestazioni notturne e straordinario festivo per i lavoratori del comparto turistico, ricettivo e termale. La misura è impostata come beneficio mirato a sostenere la tenuta occupazionale e compensare la carenza di manodopera in una fase stagionale cruciale, mantenendo la condizione reddituale (reddito 2025 non superiore a 40.000 euro) e un meccanismo di riconoscimento in busta paga su richiesta dell’interessato. Il trattamento integrativo speciale è anticipato dal datore di lavoro che non ne resta inciso, maturando un credito di pari ammontare nei confronti dell’Erario che può recuperare tramite compensazione nel modello F24. La compensazione avviene secondo le regole ordinarie previste dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Buoni pasto elettronici: innalzamento della soglia di non imponibilità (art. 1, comma 14)
È innalzata da 8 a 10 euro la soglia giornaliera di esenzione fiscale e contributiva per i buoni pasto resi in forma elettronica. L’intervento è lineare e punta a rendere più “capiente” uno degli strumenti di welfare aziendale più utilizzati, con un aggiornamento che tiene conto dell’evoluzione dei prezzi e del progressivo spostamento verso forme digitali. La norma non modifica la disciplina dei buoni cartacei, mantenendo la differenziazione già esistente tra le due tipologie.
Conferma dell’esenzione parziale dei dividendi nei piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori (art. 1, comma 13)
È confermata anche per il 2026 l’esenzione del 50 per cento da imposizione sui redditi dei dividendi corrisposti ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato, nell’ambito di piani aziendali di partecipazione finanziaria. L’esenzione opera entro il limite annuo di 1.500 euro e si inserisce nel quadro delle misure volte a favorire il coinvolgimento dei lavoratori nella vita economica dell’impresa, attraverso strumenti di partecipazione al capitale o agli utili.
Previdenza complementare: innalzamento del limite di deducibilità dei contributi (art. 1, commi 201–202)
In materia di previdenza complementare, la legge di bilancio 2026 innalza il limite annuo di deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari, sia dal lavoratore sia dal datore di lavoro o committente. A decorrere dal periodo d’imposta 2026, il limite passa da 5.164,57 a 5.300 euro.
L’intervento aggiorna un parametro rimasto invariato per un lungo periodo e incide sul trattamento fiscale del risparmio previdenziale.
Obbligo di versamento del TFR al fondo INPS (art. 1, comma 203)
La legge di bilancio 2026 estende, per il biennio 2026-2027, l’obbligo di versamento del TFR al Fondo INPS ai datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di 60 addetti (considerando la media annuale dell’esercizio precedente).
Relativamente al periodo che va dal 1°gennaio 2028 al 31 dicembre 2031 la soglia scende a 50 addetti, mentre a decorrere dal 1°gennaio 2032 scenderà ulteriormente a 40 addetti.
Adesione automatica alla previdenza complementare per tutti i neoassunti (art. 1, commi 204–209)
Viene prevista l’adesione automatica ai fondi di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, con esclusione dei lavoratori domestici.
L’adesione comporterà il conferimento dell’intero TFR maturando e dei relativi contributi, sia a carico del datore di lavoro sia del lavoratore, al fondo pensione la forma pensionistica collettiva prescelta è quella prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali.
Entro 60 giorni dalla data di assunzione il lavoratore avrà comunque la possibilità di rinunciare all’adesione e di conferire l’intero TFR maturando ad altra forma di previdenza complementare di libera scelta, oppure di mantenerlo in azienda.
Per quel che riguarda i lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e verificare quale sia stata la scelta in precedenza compita dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione.
Detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici (art. 1, commi 237–239)
Per il solo periodo d’imposta 2026 viene introdotta una misura di detassazione del trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici non appartenenti alla dirigenza. Le somme corrisposte a tale titolo, comprese le indennità di natura fissa e continuativa, sono assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali con aliquota del 15 per cento, entro il limite di 800 euro, a favore dei dipendenti con reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro. Restano esclusi dall’ambito applicativo il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate che già beneficia di un analogo regime agevolato previsto da disposizioni speciali.
Nuovo esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato (art. 1, commi 153-155)
Si prevede per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 un nuovo esonero parziale dei contributi previdenziali, esclusi i premi INAIL, riconosciuto ai datori di lavoro privati per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, con durata massima di 24 mesi. La misura, finalizzata a favorire l’occupazione giovanile, l’inserimento delle lavoratrici svantaggiate e lo sviluppo della ZES Unica Mezzogiorno, è finanziata nei limiti delle risorse stanziate (154 milioni per il 2026, 400 milioni per il 2027 e 271 milioni per il 2028). Le condizioni di accesso e le modalità operative saranno definite da un decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF, mentre l’efficacia della misura sarà oggetto di specifica valutazione da parte di Ministero del Lavoro, MEF, INPS, INAPP e CNEL.
Incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato (art. 1, comma 194)
Esteso al 2026 l’applicazione dell’incentivo previsto dall’art. 1, comma 286, della L. 197/2022, riconosciuto ai lavoratori dipendenti che scelgono di proseguire l’attività lavorativa pur avendo maturato i requisiti per il pensionamento anticipato: la misura si applica ora anche a coloro che conseguono, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi previsti dall’art. 24, comma 10, del D.L. 201/2011 (c.d. pensione anticipata ordinaria). L’incentivo consente a tali soggetti, la rinuncia all’accredito contributivo della quota dei contributi IVS a proprio carico e l’equivalente somma è corrisposta interamente al lavoratore con esclusione dall’imponibie fiscale.
Misura di integrazione al reddito delle lavoratrici madri con due o più figli (art. 1, commi 206-207)
Viene modificata l’entrata in vigore della misura strutturale di integrazione al reddito per le lavoratrici madri prevista dalla L. 207/2024, rinviandola dal 2026 al 2027; nelle more, per il solo anno 2026, è riconosciuta dall’INPS un’indennità mensile non imponibile pari a 60 euro alle lavoratrici madri dipendenti (escluso lavoro domestico) e autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie, con due figli fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio, oppure con più di due figli fino ai 18 anni del figlio più piccolo, a condizione che il reddito da lavoro non superi 40.000 euro annui. Per le madri con più di due figli, l’indennità spetta solo per i mesi non coincidenti con eventuali rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Le somme maturate da gennaio a novembre 2026 sono erogate in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2026, non concorrono alla formazione dell’ISEE e sono gestite dall’INPS con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Esonero contributivo assunzioni madri lavoratrici (art. 1, commi 210–213)
Al fine di promuovere l’occupazione delle madri lavoratrici è previsto un esonero contributivo totale per i datori di lavoro privati che assumono donne con almeno tre figli minorenni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
La misura dell’incentivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro annui, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
La durata massima dell’esonero è pari a 12 mesi dalla data dell’assunzione, qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, 18 mesi in caso di trasformazione di un contratto a termine in uno a tempo indeterminato, 24 mesi in caso di assunzione effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
Incentivi per la trasformazione dei contratti (art. 1, commi 214–216)
Con l’obiettivo di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata sono introdotti incentivi per la trasformazione dei contratti da full time a part time.
In particolare, alla lavoratrice o al lavoratore: (i) con almeno tre figli conviventi; (ii) fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili; è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o di rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell’orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali.
Al fine di incentivare l’applicazione del criterio di priorità, ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti sopra indicati la trasformazione ivi prevista, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail: (i) per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto; (ii) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
Per l’attuazione della misura sarà in ogni caso necessaria la previa emanazione di un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Congedo parentale (art. 1, comma 220)
Viene potenziato il congedo parentale, in particolare: (i) si estende il limite di età per l’utilizzo fino ai 14 anni del figlio (in luogo dei previgenti 12 anni); (ii) si raddoppiano, da 5 a 10, i giorni di permesso per malattia di ogni figlio e si eleva da 8 a 14 anni il requisito anagrafico del figlio per la fruizione del congedo.
Prolungamento del contratto di lavoro stipulato in sostituzione delle lavoratrici in congedo (art. 1, comma 221)
Si introduce una modifica al Testo Unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001), prevedendo che, nei casi di assunzione effettuata per sostituire una lavoratrice in congedo di maternità ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 4, il relativo contratto di lavoro possa essere prolungato per consentire un periodo aggiuntivo di affiancamento al rientro della lavoratrice sostituita, per una durata comunque non superiore al primo anno di vita del bambino. La misura, in vigore dal 1° gennaio 2026, è finalizzata a favorire la conciliazione vita-lavoro e a promuovere la parità di genere nei percorsi occupazionali.
Interpretazione autentica sull’ambito di applicazione di due misure di esonero contributivo, con riferimento a soggetti operanti nell’ambito assicurativo e Norme di varie coperture finanziarie (art. 1, commi 860-862)
La Legge introduce un’interpretazione autentica relativa a due misure di esonero contributivo previste dalla L. 178/2020, chiarendo che, dal 1° luglio 2022, tali agevolazioni si applicano anche ai datori di lavoro privati che svolgevano attività rientranti nei codici ATECO indicati nell’allegato XIV della legge (broker di assicurazioni, agenti di assicurazioni, sub-agenti assicurazioni, procacciatori e altri intermediari assicurazioni), in conformità alle decisioni della Commissione europea riguardanti l’esonero per l’assunzione di giovani lavoratori e la “Decontribuzione Sud”. I datori di lavoro interessati possono far valere il relativo credito contributivo nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026. La norma definisce inoltre le coperture finanziarie della misura, quantificando gli oneri (21,5 milioni per il 2026, 0,4 milioni per il 2027 e 0,1 milioni per il 2028) e prevedendo corrispondenti riduzioni di autorizzazioni di spesa e del Fondo sociale per occupazione e formazione negli anni 2026 e 2027.
NOVITÀ PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

Pagamento dei liberi professionisti che lavorano in favore delle amministrazioni pubbliche (comma 725)
È stabilito che, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche per il pagamento di importi fino a 5mila euro dovuti da amministrazioni pubbliche a liberi professionisti per l’attività professionale svolta debba essere prodotta da detti percettori una certificazione attestante il regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi, contestualmente alla presentazione della fattura per le prestazioni rese.
Regime forfetario: soglia dei redditi da lavoro dipendente (art. 1, comma 27)
È prorogata anche per il 2026 l’innalzamento della soglia di redditi da lavoro dipendente (o assimilati) oltre la quale non è possibile applicare il regime forfetario, mantenendola a 35.000 euro. Ai fini della verifica della soglia dei 35.000 euro rilevante per l’accesso o la permanenza nel regime forfettario, devono essere considerati non solo i redditi di lavoro dipendente in senso stretto ma anche quelli in senso lato di cui al secondo comma dell’articolo 49 TUIR, quali le pensioni e gli assegni ad esse equiparati, nonché i redditi assimilati individuati dall’articolo 50 del TUIR, quali per esempio i compensi per collaborazioni coordinate e continuative; le indennità e i compensi percepiti in relazione a cariche elettive o a rapporti analoghi; le borse di studio e gli assegni di formazione.
Il reddito di lavoro dipendente (o assimilato) non è una causa di esclusione dal regime forfettario qualora il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nel corso dell’anno precedente, salvo che nello stesso anno siano stati percepiti redditi di pensione o redditi derivanti da un altro rapporto di lavoro dipendente o assimilato.
Agricoltura: proroga delle franchigie IRPEF su redditi dominicali e agrari per Coltivatori Diretti [CD] e Imprenditori Agricoli Professionali [IAP] (art. 1, comma 15)
La legge di bilancio 2026 proroga anche per l’anno in corso il regime agevolativo previsto per i redditi dominicali e agrari dei terreni posseduti e dichiarati da Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali iscritti alla previdenza agricola. Restano confermate le franchigie già applicate negli anni precedenti, con l’esenzione totale dall’IRPEF fino a 10.000 euro e l’esenzione parziale, nella misura del 50 per cento, per la parte di reddito eccedente tale soglia e fino a 15.000 euro. La misura si colloca nel solco delle proroghe annuali degli ultimi esercizi e mantiene un impianto selettivo, legato al possesso di specifiche qualifiche soggettive e iscrizioni previdenziali.
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazioni in società semplice (art. 1, commi 35–41)
È riproposto il regime temporaneo di assegnazione agevolata ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, nonché la possibilità di trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni non strumentali. Le operazioni devono essere effettuate entro il 30 settembre 2026. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, il valore dei beni posseduti al momento della trasformazione e il relativo costo fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva dell’8 per cento, elevata al 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti. Come già previsto in precedenza, per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello catastale (rendita per moltiplicatore di legge).
Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione o della trasformazione sono assoggettate a un’imposta sostitutiva del 13 per cento. Sono inoltre previste riduzioni delle imposte di registro e l’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali. Il versamento dell’imposta sostitutiva è articolato in due rate, di cui la prima pari al 60% con scadenza fissata al 30 settembre mentre la seconda pari al restante 40% entro il 30 novembre 2026.
Estromissione agevolata degli immobili delle imprese individuali (art. 1, comma 41)
Nell’ambito delle stesse disposizioni, viene nuovamente prevista la facoltà per le imprese individuali di estromettere dal patrimonio dell’impresa gli immobili strumentali, includendo anche quelli posseduti al 30 settembre 2025. L’estromissione può essere effettuata per le operazioni poste in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2026 ed è assoggettata a un’imposta sostitutiva dell’8 per cento determinabile come nel caso dell’assegnazione / trasformazione agevolata. Si fa riferimento a tale norma anche per la suddivisione del versamento rateale dell’imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027.
Razionalizzazione della rateizzazione delle plusvalenze sui beni strumentali (art. 1, commi 42–43)
La legge di bilancio modifica in modo significativo la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze, riscrivendo l’articolo 86, comma 4, del TUIR. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (2026 per i soggetti solari), la possibilità di ripartire la tassazione in cinque quote annuali è limitata alle plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o rami d’azienda posseduti da almeno tre anni e a quelle realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti alle prestazioni degli atleti, a determinate condizioni. Le altre plusvalenze, con esclusione di quelle su partecipazioni che rientrano nel regime di participation exemption, devono essere tassate integralmente nell’esercizio di realizzo.
Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta (art. 1, commi 44–45)
Sono riaperti i termini per l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025.
L’affrancamento avviene mediante il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento.
Versamento che deve essere effettuato obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.
Per effetto dell’affrancamento la successiva distribuzione delle riserve non comporta ulteriori prelievi in capo alla società.
Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (commi 427-437)
I commi 427–437 della legge di bilancio 2026 reintroducono, in una forma aggiornata e strutturata, la maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi, segnando un ritorno a un meccanismo di incentivo fiscale di tipo “iperammortamento”, dopo la stagione dei crediti d’imposta 4.0 e 5.0. La misura opera ai fini delle imposte sui redditi ed è rivolta ai soggetti titolari di reddito d’impresa, collocandosi nel solco delle politiche di sostegno agli investimenti produttivi e all’innovazione tecnologica, con l’obiettivo di favorire il rinnovo e l’ammodernamento delle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato.
L’agevolazione consiste nella possibilità di maggiorare fiscalmente il costo di acquisizione dei beni agevolabili, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, senza effetti sul valore civilistico dei cespiti. In relazione agli investimenti di cui al comma 429, aventi ad oggetto beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028, il costo di acquisizione è maggiorato nella misura del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100 per cento per la parte eccedente 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 50 per cento per la quota eccedente 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Resta ferma la possibilità di beneficiare di maggiorazioni più elevate per gli investimenti che perseguono specifici obiettivi di transizione ecologica, quali la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva o dei processi interessati, secondo le percentuali rafforzate previste dalla norma.
La disciplina individua puntualmente i beni strumentali nuovi agevolabili, richiamando quelli già ricompresi negli ambiti tecnologici 4.0 e 5.0 di cui agli elenchi compresi negli allegati annessi alla legge di bilancio, IV [Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”] e V [Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese], interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Stessa agevolazione anche per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. Si ricorda che la norma subordina la spettanza del beneficio al rispetto di condizioni di carattere generale. In particolare, le imprese beneficiarie devono rispettare le normative vigenti in materia
di sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili nei rispettivi settori e risultare in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Restano esclusi dall’agevolazione i soggetti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali prive di continuità aziendale.
Il beneficio previsto dal comma 427 è inoltre cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno complessivamente riconosciuto non copra le stesse quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non determini il superamento del costo effettivamente sostenuto. In tali ipotesi, la base di calcolo della maggiorazione deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi, a qualunque titolo ricevuti, riferiti ai medesimi costi ammissibili. L’agevolazione, invece, non è applicabile agli investimenti che beneficiano dell’agevolazione per investimenti in beni strumentali nuovi prevista dall’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Un decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze stabilirà le modalità attuative della misura.
Nel complesso, la reintroduzione della maggiorazione dell’ammortamento rappresenta un cambio di impostazione rispetto ai crediti d’imposta, privilegiando uno strumento che agisce direttamente sulla base imponibile e che incentiva investimenti di medio-lungo periodo. La misura appare orientata a favorire imprese con una capacità di pianificazione strutturata degli investimenti, rafforzando il legame tra beneficio fiscale, innovazione tecnologica e sostenibilità energetica, ma richiede un’attenta valutazione degli effetti finanziari e temporali, poiché il vantaggio si realizza progressivamente attraverso le quote di ammortamento.
Aumento dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (art. 1, comma 144)
Viene aumentata dal 18 al 21 per cento l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile alla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, sia negoziate sia non negoziate. L’aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile alla rideterminazione del valore delle partecipazioni rappresenta uno degli interventi più rilevanti della legge di bilancio 2026 in materia di fiscalità delle operazioni straordinarie e di pianificazione delle plusvalenze. La norma modifica l’articolo 5 della legge n. 448 del 2001, innalzando l’aliquota dal 18 per cento al 21 per cento per le rivalutazioni delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2026, da perfezionarsi entro il 30 novembre dello stesso anno. L’intervento si inserisce in un contesto in cui l’istituto della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni è ormai divenuto strutturale, dopo essere stato per molti anni riproposto con carattere temporaneo, e consente a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di affrancare le plusvalenze latenti mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva calcolata sull’intero valore della partecipazione.
L’incremento dell’aliquota incide direttamente sulla convenienza economica dell’operazione, avvicinando ulteriormente il prelievo anticipato al livello di tassazione ordinaria delle plusvalenze finanziarie, attualmente pari al 26 per cento. Se in passato la rivalutazione risultava spesso vantaggiosa anche in presenza di incrementi di valore non particolarmente elevati, con l’aliquota al 21 per cento il beneficio fiscale si riduce sensibilmente e richiede una plusvalenza potenziale più consistente per giustificare l’affrancamento. In termini finanziari, il punto di indifferenza tra il pagamento dell’imposta sostitutiva sull’intero valore rivalutato e la tassazione ordinaria sulla plusvalenza effettivamente realizzata si sposta verso valori di realizzo molto più elevati rispetto al costo fiscale originario, rendendo l’operazione
conveniente solo in presenza di una significativa crescita del valore della partecipazione. Dal punto di vista operativo, restano invariati gli adempimenti richiesti per il perfezionamento della rivalutazione: per le partecipazioni non quotate è necessaria la redazione e l’asseverazione di una perizia di stima da parte di un professionista abilitato, mentre per le partecipazioni quotate il valore è determinato sulla base della media dei prezzi di mercato del mese di dicembre dell’anno precedente. L’imposta sostitutiva può essere versata in un’unica soluzione o rateizzata in tre rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi sulle rate successive alla prima.
Nel complesso, l’aumento dell’aliquota segnala una chiara scelta di politica fiscale volta a ridurre l’attrattività dell’affrancamento generalizzato delle partecipazioni, preservandone l’utilizzo per operazioni mirate e pianificate con attenzione. La rivalutazione continua a rappresentare uno strumento utile in presenza di operazioni di dismissione già programmate o di riorganizzazioni societarie, ma richiede ora un’analisi di convenienza molto più accurata, che tenga conto non solo del differenziale di aliquota, ma anche dei costi accessori e dell’orizzonte temporale dell’investimento.
Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze su partecipazioni (art. 1, commi 51–55)
La legge interviene sul regime fiscale dei dividendi e delle plusvalenze percepiti da imprenditori e società residenti, limitando l’accesso ai regimi di esenzione previsti per evitare la doppia imposizione economica.
In particolare, la disposizione contenuta nei commi 51–55 della legge di bilancio 2026 si inserisce nel quadro della disciplina già prevista dal TUIR in materia di tassazione dei dividendi e di esenzione delle plusvalenze su partecipazioni, intervenendo in particolare sugli articoli 89 e 87 del testo unico. Il legislatore modifica un impianto normativo che, fino a oggi, riconosceva in via generalizzata l’esclusione parziale degli utili e l’esenzione delle plusvalenze ai soggetti IRES, prescindendo dall’entità della partecipazione detenuta, purché fossero rispettati i requisiti temporali e soggettivi previsti dalla normativa vigente.
Con la nuova formulazione, l’accesso ai regimi di favore viene circoscritto alle sole partecipazioni che presentano una rilevanza economica minima. In particolare, l’esclusione degli utili distribuiti si applica esclusivamente se questi derivano da una partecipazione diretta nel capitale della società partecipata non inferiore al 5 per cento oppure avente un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro. Ai fini della verifica della soglia percentuale, assumono rilievo anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, individuato sulla base del rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, tenendo conto dell’effetto di demoltiplicazione lungo la catena partecipativa. Il medesimo criterio di valore minimo è esteso anche ai titoli e agli strumenti finanziari assimilati alle partecipazioni, nonché ai contratti a essi collegati.
In modo coerente, viene modificato anche l’articolo 87 del TUIR, prevedendo che l’esenzione delle plusvalenze si applichi soltanto a quelle realizzate in relazione a partecipazioni dirette che rispettino le medesime soglie quantitative o di valore fiscale, con identiche regole di computo delle partecipazioni indirette all’interno del gruppo. La riforma incide quindi sia sulla tassazione degli utili distribuiti sia sul trattamento delle plusvalenze, rafforzando il collegamento tra beneficio fiscale e consistenza dell’investimento.
I soggetti interessati dalla modifica sono principalmente le società di capitali e gli enti commerciali soggetti a IRES, nonché, per i profili di coordinamento, le holding e le strutture societarie che detengono partecipazioni di minoranza. L’intervento ridisegna il perimetro applicativo dei regimi di parziale esenzione, superando l’impostazione generalizzata del passato e orientando il beneficio verso partecipazioni che esprimono un effettivo e significativo legame economico con la società partecipata.
N.B. Nulla cambia, infine, per le persone fisiche non imprenditori, le quali rimarranno incise, come già avviene nell’attuale contesto, dal prelievo del 26% a titolo definitivo.
Nuovi criteri di determinazione della base imponibile IVA per permute e dazioni in pagamento (art. 1, commi 138–139)
Vengono modificati i criteri di determinazione della base imponibile IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni o prestazioni, nonché per le dazioni in pagamento. In tali ipotesi, la base imponibile non è più rappresentata dal valore normale dei beni o dei servizi, ma dai costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la cessione o la prestazione. La modifica incide su un ambito tradizionalmente complesso della disciplina IVA, introducendo un criterio più ancorato ai costi effettivi.
Estensione dell’obbligo di ritenuta sulle provvigioni (art. 1, commi 140–142)
La legge estende l’obbligo di applicazione della ritenuta sulle provvigioni anche ad alcune categorie di soggetti precedentemente escluse, tra cui le agenzie di viaggio e turismo, gli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, nonché gli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni rese direttamente a tali imprese. L’estensione opera per le provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026 e amplia il perimetro dei rapporti di intermediazione soggetti a ritenuta.
Modifica dei limiti di deducibilità delle svalutazioni su obbligazioni (art. 1, comma 130)
Vengono modificati i limiti di deducibilità delle svalutazioni dei titoli obbligazionari iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie per i soggetti IRES, con interventi sugli articoli 94 e 101 del TUIR. La norma incide sul trattamento fiscale delle perdite di valore dei titoli obbligazionari detenuti a lungo termine, rientrando nel più ampio processo di revisione delle regole di determinazione del reddito d’impresa.
Razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d’impresa (art. 1, commi 131–132)
In attesa dell’attuazione completa della legge delega fiscale n. 111 del 2023, la legge di bilancio introduce alcune disposizioni transitorie in materia di reddito d’impresa. Le norme riguardano, tra l’altro, il regime fiscale della rivendita delle azioni proprie, la deducibilità degli oneri connessi ai piani di stock option e specifiche regole di deducibilità del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita. L’intervento ha carattere di coordinamento e anticipa alcuni principi destinati a essere sistematizzati con i decreti attuativi della delega.
Proroga del credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica (commi 925-926)
Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 è prorogato il credito di imposta previsto dalla legge di bilancio 2020 per le attività di design e ideazione estetica articolo 1 comma 202 legge n. 160/2019) , in misura pari al 10% della relativa base di calcolo nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, utilizzabile in un’unica quota annuale, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi, e nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2026.
Benefici per imprese energivore (commi 962-965)
Sono introdotti benefici finanziari, mediante l’istituzione di un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, riservato alle imprese a forte consumo di energia (cosiddette “imprese energivore”) rientranti negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica o a forte consumo di gas naturale, istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), relativamente agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa indicati negli allegati A e B della legge n. 232/2016 effettuati nel 2025. La determinazione del credito d’imposta segue le regole indicate all’articolo 38 commi 4, 5, 7 e 8 del Dl n. 19/2024 (Transizione 5.0). Il limite massimo di spesa è fissato in 10 milioni di euro per l’anno 2026. Con decreto interministeriale saranno definiti i criteri e le modalità per l’attuazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del
decreto-legge n. 19/2024, ad eccezione di quelle al comma 6, e quelle del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024.
NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

La legge di bilancio 2026 dedica un blocco particolarmente ampio di disposizioni alla riscossione dei tributi, al recupero dei crediti erariali e al rafforzamento degli strumenti di controllo dell’Amministrazione finanziaria. Le norme si collocano nel solco delle precedenti manovre, che hanno progressivamente affiancato misure di definizione agevolata a un potenziamento strutturale dei poteri di accertamento e riscossione.
Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (art. 1, commi 82–101)
Viene introdotta una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. La misura riguarda i debiti derivanti dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione automatizzata e di controllo formale, nonché i contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione delle somme richieste a seguito di accertamento. L’adesione alla definizione, che deve essere manifestata dal debitore all’agente della riscossione entro il 30 aprile 2026 con apposita dichiarazione esclusivamente telematica, consente l’estinzione del debito mediante il pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e delle spese di notifica ed esecuzione, senza corresponsione di sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive e aggio di riscossione. Il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza: (i) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026; (ii) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; (iii) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3 per cento annuo.
L’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
La misura si inserisce nella linea delle precedenti “rottamazioni”, confermandone l’impostazione di fondo ma ampliando l’arco temporale dei carichi definibili.
Definizione agevolata dei tributi regionali e locali (art. 1, commi 102–110)
Accanto alla definizione agevolata dei carichi erariali, la legge attribuisce alle regioni e agli enti locali la facoltà di introdurre, con propri atti, forme di definizione agevolata dei tributi di rispettiva competenza. La norma valorizza l’autonomia finanziaria degli enti territoriali, lasciando a ciascun ente la scelta se e come attivare misure di definizione, con l’esclusione espressa dell’IRAP, delle addizionali e delle compartecipazioni ai tributi erariali. L’intervento non introduce una sanatoria automatica a livello locale, ma apre uno spazio normativo che potrà essere utilizzato in modo differenziato sul territorio.
Liquidazione dell’IVA in caso di omessa dichiarazione (art. 1, commi 111–115)
La legge rafforza gli strumenti di controllo in materia di IVA prevedendo che, in caso di omessa dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate possa procedere alla liquidazione dell’imposta dovuta anche mediante procedure automatizzate. La liquidazione può essere effettuata sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e dei dati risultanti dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche. L’esito della liquidazione viene comunicato al contribuente, che dispone del termine di 60 giorni per fornire chiarimenti o per procedere al versamento dell’imposta dovuta, comprensiva di interessi e sanzioni. Ai fini dell’applicazione della norma, è considerata omessa anche la dichiarazione presentata priva dei quadri necessari alla determinazione dell’imposta.
Riduzione della soglia per la compensazione orizzontale in presenza di ruoli (art. 1, comma 116)
Viene modificata la disciplina della compensazione orizzontale dei crediti fiscali, riducendo da 100.000 a 50.000 euro l’importo complessivo delle somme iscritte a ruolo oltre il quale è preclusa la possibilità di compensare crediti relativi a imposte di natura diversa. La disposizione non altera il meccanismo generale della compensazione, ma abbassa la soglia di tolleranza, rafforzando il collegamento tra regolarità della posizione debitoria e utilizzo dei crediti in compensazione.
Estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (art. 1, commi 117–118)
In attuazione degli obiettivi di rafforzamento dell’amministrazione fiscale previsti dal PNRR, la legge amplia il patrimonio informativo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In particolare, vengono messi a disposizione dell’agente della riscossione i dati relativi ai corrispettivi e alle fatture elettroniche emesse dai debitori iscritti a ruolo nel semestre precedente, al fine di consentire analisi più mirate per l’avvio delle procedure di riscossione presso terzi. La norma si inserisce in un più ampio processo di integrazione delle banche dati fiscali e di utilizzo sistematico delle informazioni già disponibili all’Amministrazione finanziaria.
Nel complesso, le disposizioni contenute in questa sezione delineano un quadro in cui alle misure di definizione agevolata, volte a favorire la chiusura delle posizioni debitorie pregresse, si affianca un rafforzamento strutturale degli strumenti di controllo e riscossione, con un utilizzo sempre più esteso dei dati fiscali e contabili già acquisiti dal sistema.
NOVITÀ IN MATERIA DI ACCISE E ALTRI TRIBUTI INDIRETTI

Rinvio dell’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax (art. 1, comma 125)
La legge di bilancio dispone un ulteriore rinvio dell’entrata in vigore della plastic tax (imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego-Macsi) e della sugar tax (imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate). Entrambe le imposte, già più volte posticipate negli anni precedenti, vengono differite al 1° gennaio 2027. Il rinvio conferma le difficoltà applicative e l’impatto economico di tali prelievi, mantenendo invariato per il 2026 il quadro impositivo per i settori interessati.
Contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni (art. 1, commi 126–128)
Viene istituito un contributo pari a 2 euro per le spedizioni di merci provenienti da Paesi extra-UE di modico valore, ossia non superiore a 150 euro. Il contributo è riscosso dagli uffici doganali al momento dell’importazione definitiva delle merci e si applica in particolare alle numerose spedizioni di piccolo importo legate al commercio elettronico transfrontaliero. La misura è finalizzata a coprire i costi amministrativi connessi alle operazioni doganali su flussi di merci in costante crescita.
Allineamento delle accise su benzina e gasolio (art. 1, comma 129)
La legge di bilancio interviene sulla disciplina delle accise, disponendo l’allineamento delle aliquote applicabili alla benzina e al gasolio utilizzato come carburante. Entrambe le aliquote vengono fissate a 672,90 euro per mille litri. Restano esclusi dall’aumento i carburanti utilizzati per scopi agricoli, per macchinari o motori fissi impiegati in stabilimenti industriali e per le macchine destinate alla movimentazione delle merci nei porti. La disposizione mira a ridurre le differenze di trattamento fiscale tra i due carburanti, in un’ottica di razionalizzazione del prelievo.
Esenzione Imu degli immobili degli enti non commerciali (commi 853-856)
La legge di bilancio 2026 interviene con una disposizione di interpretazione autentica sull’esenzione Imu sugli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali e delle attività sanitarie, nonché di attività didattiche (lettera g) articolo 1, comma 759, della legge n. 160/2019)
NOVITÀ PER INTERMEDIARI FINANZIARI, BANCHE E IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Non imponibilità IRAP dei dividendi intra-UE e SEE per banche e assicurazioni (art. 1, commi 46–50)
La legge di bilancio 2026 interviene sulla disciplina IRAP dei dividendi percepiti da banche, altri enti e società finanziari e imprese di assicurazione, prevedendo la non imponibilità del 95 per cento dell’ammontare dei dividendi provenienti da società o enti residenti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato accordi che assicurino un effettivo scambio di informazioni. La disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e mira ad allineare il trattamento IRAP a quello già previsto ai fini delle imposte sui redditi, riducendo fenomeni di doppia imposizione economica. Per i periodi d’imposta precedenti è riconosciuta la possibilità di richiedere il rimborso dell’imposta versata, secondo modalità che saranno definite con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Modifica del regime di deducibilità delle svalutazioni su crediti per perdite attese (art. 1, commi 56–57)
Viene ridefinita la disciplina fiscale delle svalutazioni dei crediti verso la clientela per gli intermediari finanziari, con riferimento alle perdite attese rilevate secondo i modelli contabili. Per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, le svalutazioni relative ai crediti classificati nel primo e nel secondo stadio di rischio sono deducibili in cinque quote costanti a partire dall’esercizio di iscrizione a conto economico. Contestualmente, viene meno la possibilità di trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate iscritte a fronte del differimento della deducibilità di tali componenti, nonché la loro rilevanza ai fini del canone annuale sulle DTA. La norma segna un cambio di impostazione rispetto al passato, incidendo sul rapporto tra fiscalità e rappresentazione contabile delle perdite su crediti.
Valutazione dei titoli per soggetti non IAS adopter (art. 1, commi 65–67)
Per gli esercizi 2025 e 2026 viene riconosciuta ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali la facoltà di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio in base al valore di iscrizione in bilancio anziché al valore di mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. La disposizione prevede l’obbligo di accantonare una riserva indisponibile di utili di ammontare pari alla differenza tra i valori contabili e quelli di mercato, al netto del relativo onere fiscale. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non adottano i principi contabili internazionali, le modalità attuative sono demandate a un regolamento dell’IVASS.
Limiti alla deducibilità degli interessi passivi per intermediari finanziari (art. 1, commi 133–136)
Viene introdotta una limitazione temporanea alla deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari, con percentuali di deduzione decrescenti per i periodi d’imposta dal 2026 al 2029 e ripristino della deducibilità integrale a partire dal 2030. La misura si inserisce in un più ampio intervento di riequilibrio del prelievo sul settore finanziario.
Revisione dell’imposta straordinaria sui margini di interesse delle banche (art. 1, commi 68–73)
La legge di bilancio modifica la disciplina dell’imposta straordinaria sui margini di interesse delle banche, introdotta dal decreto-legge n. 104 del 2023. Viene stabilita una presunzione legale secondo cui, a decorrere dall’esercizio successivo al 1° gennaio 2028, in caso di distribuzione di utili o riserve si presume prioritariamente distribuita la riserva accantonata in luogo del pagamento dell’imposta straordinaria. La presunzione non opera, nei limiti previsti, per le riserve obbligatorie delle banche di credito cooperativo. È inoltre prevista la possibilità di affrancare la riserva esistente al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 e di quello successivo mediante il versamento di un’imposta sostitutiva a tasso agevolato, con aliquote differenziate e senza applicazione di interessi.
Incremento temporaneo delle aliquote IRAP per banche e assicurazioni (art. 1, commi 74–75)
Viene disposto un incremento temporaneo delle aliquote IRAP applicabili agli enti creditizi, alle società finanziarie e alle imprese di assicurazione. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote sono aumentate di due punti percentuali. La norma prevede, entro determinati limiti, una detrazione forfetaria volta ad attenuare l’impatto dell’incremento, mantenendo comunque un rafforzamento del prelievo complessivo sul settore finanziario.
Differimento della deduzione di componenti negativi e limitazioni all’utilizzo di perdite e ACE (art. 1, commi 76–81)
La legge introduce ulteriori misure temporanee per gli intermediari finanziari, prevedendo il differimento parziale della deduzione di taluni componenti negativi di reddito ai fini IRES e IRAP, con ripartizione in quote costanti nei periodi d’imposta successivi. Contestualmente, viene limitato, per specifici periodi d’imposta, l’utilizzo delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze ACE. Le disposizioni si inseriscono in un disegno complessivo di rafforzamento del contributo del settore finanziario al gettito, attraverso una modulazione nel tempo della deducibilità dei costi e dell’utilizzo delle agevolazioni fiscali.
Nel loro insieme, le norme contenute in questa sezione delineano un intervento organico sulla fiscalità degli intermediari finanziari, caratterizzato da un riequilibrio del prelievo, da un coordinamento più stretto con i principi contabili e da una revisione di regimi agevolativi che avevano assunto un peso rilevante negli esercizi precedenti.



