Fisco

Fattura elettronica per forfettari: obbligo dal 1° luglio 2022

17 Maggio 2022
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A decorrere dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica entra in vigore per i contribuenti in regime forfettario che nell’anno precedente hanno percepito ricavi o compensi superiori a 25.000 €.

A stabilirlo è l’art. 18 del Decreto PNRR 2, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022.

L’iter per l’obbligo della fatturazione elettronica per i forfettari è stato lungo e fa seguito alla Decisione di esecuzione (UE) 2021/2251 del Consiglio del 13 dicembre 2021, la quale, nel rinnovare la Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 che aveva autorizzato l’Italia ad introdurre un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, ha esteso l’ambito applicativo della misura anche ai soggetti che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE.

Soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica
  • I contribuenti in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014);
  • I contribuenti in regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011, convertito dalla legge 111/2011);
    che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 €.
  • Le associazioni sportive dilettantistiche, in regime Legge 398/1991 (articoli 1 e 2) che fatturano fino a 65.000 €.
Soggetti esonerati

Le cosiddette micro Partite Iva per le quali la fatturazione elettronica scatta a partire dal 1° gennaio 2024.

Sanzioni e tolleranza

Fra le disposizioni transitorie previste dall’art. 18 è previsto che “per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”.

Anche il bollo dovrà conseguentemente seguire la modalità elettronica del D.M. 17 giugno 2014 con versamento trimestrale, salva possibilità di cumulare i primi due trimestri solari con il terzo, se la somma è inferiore a 250 euro.

È appena il caso di osservare che la tolleranza:

  • riguarda solo le operazioni senza IVA (vedi richiamo alle sanzioni dal 5 al 10% dell’importo di cui al comma 2) e quindi non si estende ad eventuali ritardi di fatturazione con IVA delle associazioni in regime ex lege n. 398/1991;
  •  non opererà per i soggetti i cui obblighi decorreranno dal 2023 o 2024;
  • non riguarda gli acquisti in reverse charge (atteso che detti obblighi, come osservato, sono già in vigore da sempre).
Cosa non è cambiato

Infine, anche per i forfetari rimane fermo che nulla è innovato:

  • in merito agli esoneri dall’obbligo di emissione della fattura per commercianti ed assimilati (art. 22, D.P.R. n. 633/1972) e del conseguente obbligo – salvo per i casi esonerati dal D.M. 10 maggio 2019 – di adozione del registratore telematico (art. 2, D.Lgs. n. 127/2015; circolare n. 3/E/2020 §1.1);
  • in merito alla facoltà di emettere fattura analogica verso controparti non residenti, salvo il fatto che (esportazioni da bolletta doganale a parte) per le operazioni verso non residenti da luglio andranno comunque comunicate ai fini dell’esterometro entro i medesimi termini (e classi documentali) previsti per la FE;
  • nel settore sanitario in merito al divieto di emissione della fatturazione elettronica B2C fino al 31 dicembre 2022, allo slittamento al 1° gennaio 2023 dell’obbligo di trasmissione dei corrispettivi telematici (art. 5, commi 12-ter e 12-quater, D.L. n. 146/2021) e all’obbligo di comunicazioni (semestrale ancora per il 2022) al sistema tessera sanitaria (D.M. 2 febbraio 2022).

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