Lavoro

Legge di Bilancio 2024: taglio cuneo fiscale, nuove aliquote Irpef, fringe benefit

18 Gennaio 2024
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La legge di Bilancio 2024 (n. 213 del 30 dicembre 2023) è entrata in vigore il 1° gennaio 2024. La manovra vale circa 24 miliardi, che salgono a 28 con l’aggiunta dei primi decreti attuativi della delega fiscale.

Tra le principali misure in ambito lavoro segnaliamo per le imprese le seguenti novità:

  • estensione limiti dei fringe benefit;
  • nuova aliquote Irpef;
  • taglio del cuneo fiscale;
  • decontribuzione lavoratrici con figli;
  • bonus asili nido.

Welfare aziendale: estensione del limite dei fringe benefit 

Anche per il 2024 si innalzano provvisoriamente i limiti delle esenzioni dei fringe benefit, fissati all’ art. 51 c.3 terzo periodo del TUIR.
I cambiamenti per sono:
1. il limite di esenzione ordinario di euro 258,23 passa a 1.000 euro in misura generalizzata per tutti i lavoratori dipendenti;
2. per i lavoratori dipendenti con figli, si rientra nelle condizioni previste dall’ art. 12 c.2 del TUIR, fissando il limite a 2.000 euro.

Nell’inclusione nel regime di esenzione, nell’ambito del lavoratore dipendente, rientrano le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contrato di locazione della prima casa, ovvero, per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Con riferimento alla nozione di figli fiscalmente a carico si intendono:

  • figli con età <24 anni con reddito non superiore a 4.000 euro;
  • figli con età >24 anni con reddito non superiore a 2.840,51 euro

Il regime transitorio in esame si applica nella suddetta misura più favorevole se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avere diritto a quest’ultima, indicando il codice fiscale del figlio (o dei figli) a carico.

Contrasto dell’evasione fiscale nel lavoro domestico

La legge di Bilancio 2024 prevede una norma ad hoc per contrastare l’evasione nell’ambito del lavoro domestico.

L’Agenzia delle Entrate e l’Inps scambieranno le proprie banche dati per effettuare un’analisi delle informazioni utili a far emergere redditi non dichiarati.
Questa collaborazione sinergica porterà alla nascita di una nuova dichiarazione precompilata, dalla quale emergeranno eventuali anomalie o incongruenze, rispetto a quanto dichiarato dalle denunce contributive e nell’ anagrafe tributaria.

Detassazione dei premi di produttività

La manovra 2024 conferma la riduzione al 5% dell’aliquota di imposta sostitutiva applicata ai premi di produttività all’ art.1, c.182 L.208/2015.
In particolare, l’aliquota ridotta si applica ai premi di produttività, innovazione e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, entro il limite complessivo dei 3.000 euro/annui per lavoratori con redditi fino a 80.000 euro.

Decontribuzione assunzione donne vittime di violenza

Proseguono per ulteriori tre anni gli sgravi ai datori di lavoro privati che assumono donne vittime di violenza percettrici del reddito di libertà (art. 1, cc. 191 a 193).
Ai datori di lavoro privati, che nel triennio 2024-2026 assumono donne vittime di violenza, viene riconosciuto l’esonero del versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’ Inail, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.

La durata dello sgravio è commisurata al tipo di contratto di assunzione:

  1.  di 12 mesi, dalla data di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato;
  2. fino a 18 mesi, in caso di trasformazione a tempo indeterminato;
  3. di 24 mesi per assunzione diretta a tempo indeterminato.
    Sono oggetto dello sgravio anche le donne vittime di violenza che hanno usufruito della già menzionata misura nell’ anno 2023.

Smart working e lavoratori fragili

Prorogato al 31.03.2024 il termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14 e per i “lavoratori fragili”, coloro maggiormente esposti al rischio di contagio di virus SARS-Cov-2, come identificati nella tabella B, D.L. 24/2022, In riferimento all’ art. 90, D.L. 34/2020.

Nuove aliquote Irpef

Nell’ottica di favorire i redditi medi, insieme alla riduzione del cuneo fiscale, il D. Lgs 30 dicembre 2023 n.216 modifica le aliquote Irpef.
Solo per il periodo di imposta 2024, vengono rimodulati valori percentuali delle aliquote progressive e l’ampiezza degli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell’imposta lorda, nello specifico:

  • redditi fino a 28.000 euro si applica un’aliquota del 23%;
  • redditi da 28.001 fino a 50.000 euro si applica un’aliquota del 35%;
  • redditi che superano i 50.001 euro si applica un’aliquota del 43%.

Bonus più assumi meno paghi

Per il 2024, i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni che hanno esercitato l’attività per 365 giorni nell’ anno 2023, potranno maggiorare del 20% il costo del personale relativo a nuove assunzioni a tempo indeterminato in caso di incremento occupazionale rilevato.

Condizione necessaria per questa maggiorazione è che il numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato a fine 2024 sia superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023.

Taglio del cuneo fiscale

Per il periodo di paga che intercorre dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, esclusi i rapporti di lavoro domestico, viene riconosciuto un esonero di percentuale:
1. 6%, fermo restando che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo della tredicesima;
2. 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata come nel punto precedente, non ecceda l’importo di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Detassazione lavoratori del settore turistico

La legge di Bilancio 2024, sulla scia dell’art.39-bis del D.L. 48/2023, prevede un credito di imposta a favore dei lavoratori del settore turistico per lavoro notturno e straordinario festivo.

Dal 1°gennaio 2024 al 30 giugno 2024, i lavoratori di cui sopra, ivi inclusi gli stabilimenti termali e alberghieri, viene riconosciuto un “trattamento integrativo speciale”, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.

Tale trattamento viene corrisposto su richiesta del lavoratore che attesta per iscritto di non aver prodotto redditi di lavoro dipendente, nel periodo di imposta 2023, superiori a 40.000 euro.
Il datore di lavoro recupera l’importo del trattamento tramite credito d’ imposta da compensare sul modello F24 del mese stesso.

Decontribuzione lavoratrici con figli

Fermo restando quanto previsto per l’esonero parziale dei contributi prev. per i lavoratori dipendenti (art. 1, c.15), nel periodo di paga che intercorre dall’ 1.01.2024 al 31.12.2026, alle lavoratrici madri di due o più figli, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, viene riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali a suo carico.
La decontribuzione spetta fino a:

  • madri di 2 figli, fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo;
  •  madri con 3 o più figli, fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più nel limite massimo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile.

Questa misura non si applica alle lavoratrici madri occupate nel lavoro domestico.

Bonus asili nido

Per i genitori con bambini nati a decorrere dall’ 1.01.2024, con valore di ISEE del nucleo familiare inferiore ai 40.000 euro, ove sia già presente un figlio con età inferiore ai 10 anni, si avrà un incremento del bonus asili nido a 2.100 euro.

Congedi parentali

Come indicato nella manovra del 2024, si applicano le seguenti misure per i genitori che fruiscono, in modo alternativo, del congedo parentale:

1. attuale previsione di un’indennità pari all’ 80% della retribuzione per un mese entro il 6° anno di vita dell’infante;
2. riconoscimento di un’indennità pari al 60% per un mese ulteriore al primo;
3. solo per l’anno 2024, la misura dell’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari al 80% della retribuzione; il beneficio si applica ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o paternità, successivamente al 31.12.2023.

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