Scopri, in modo pratico e aggiornato, quali passi devono compiere le ONLUS per adeguarsi al nuovo regime fiscale a partire dal 1° gennaio 2026 e per presentare la domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 31 marzo 2026.
Introduzione
A partire dal 1° gennaio 2026 la disciplina fiscale che regolava le ONLUS (articolo 460/1997) cesserà di esistere. L’unica via per mantenere la qualifica di ente del Terzo Settore è l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La scadenza per inoltrare la domanda è fissata al 31 marzo 2026; chi non rispetta il termine perderà la qualifica e dovrà restituire il patrimonio incrementale accumulato durante il periodo di beneficio fiscale.
Questo articolo, scritto dal punto di vista di un commercialista, spiega le novità normative, indica i passaggi fondamentali da seguire e suggerisce le migliori pratiche per gestire la transizione in modo fluido.
Contesto normativo
Il 7 marzo 2025 la Commissione Europea ha dato il via libera a gran parte delle norme fiscali contenute nel Codice del Terzo Settore.
Il 17 giugno 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 84, che ha introdotto l’obbligo di autorizzazione europea per l’articolo 77 del Codice del Terzo Settore, relativo ai titoli di solidarietà. Nello stesso periodo sono state modificate le disposizioni degli articoli 101 comma 10 e 104 comma 2 del decreto legislativo 117/2017, rendendo operativo il Titolo X del Codice a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025. Con l’abrogazione della disciplina ONLUS, l’anagrafe dedicata a queste realtà chiude definitivamente il 1° gennaio 2026. Da quel momento tutti gli enti che vogliono continuare a operare come organizzazioni del Terzo Settore devono iscriversi al RUNTS, presentando la domanda entro il 31 marzo 2026.
Implicazioni della mancata iscrizione
Se una Onlus non provvede all’iscrizione al RUNTS, contemporaneamente perderà la qualifica di ONLUS a far data dal 01 gennaio 2026 e non acquisirà la qualifica di “Ente del Terzo Settore” e, di conseguenza, con essa anche le agevolazioni fiscali appositamente previste per gli Enti del Terzo Settore. Inoltre, la stessa sarà tenuta a restituire l’intero patrimonio incrementale maturato in costanza di regime, secondo le regole previste dal Codice del Terzo Settore.
Ai fini della tempistica con la quale effettuare l’iscrizione al RUNTS una Onlus dovrà tenere presente che la stessa comporta automaticamente la cancellazione dall’anagrafe ONLUS, con conseguente inapplicabilità del regime fiscale delle Onlus; mentre il regime fiscale degli ETS entrerà in vigore dal 01 gennaio 2026.
Come iscriversi al RUNTS
Analisi preliminare
Il primo passo consiste nel verificare che lo statuto dell’ente contenga le clausole richieste dal Codice del Terzo Settore (scopo non lucrativo, finalità di utilità sociale, governance). È altrettanto importante controllare che l’organigramma rispetti i criteri di trasparenza e partecipazione previsti per gli ETS.
Adeguamento statutario, se necessario
Quando lo statuto non è pienamente conforme, occorre redigere le modifiche richieste, convocare l’assemblea dei soci per l’approvazione e registrare il verbale di assemblea straordinaria e lo statuto modificato in Agenzia delle Entrate.
Istanza di iscrizione al Runts
L’istanza di iscrizione al Runts va presentata attraverso il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, vi si accede tramite lo SPID o la CIE del legale rappresentante dell’ente. Alla domanda vanno allegati statuto aggiornato, atto costitutivo e gli ultimi due bilanci approvati con i relativi verbali assembleari di approvazione., E’ necessario che in fase di istanza di iscrizione l’ente sia in possesso di una propria PEC ed il legale abbia la firma digitale..
Follow‑up e conferma
Una volta inviata la pratica, è fondamentale monitorarne lo stato attraverso il portale RUNTS ed il controllo della PEC dell’ente. Se l’ufficio del Runts richiede documenti aggiuntivi, occorre fornirli entro 30 giorni dalla comunicazione. In caso la domanda sia corretta e completa l’Ufficio Runts dispone, entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa, l’iscrizione dell’ente nel registro con apposito provvedimento.
Alternative alla registrazione
Se l’ente decide di non aderire al RUNTS, deve procedere alla devoluzione del patrimonio incrementale secondo le modalità previste dall’articolo 34 del decreto ministeriale 106/2020. Le opzioni di devoluzione includono il trasferimento a fini di utilità sociale, il conferimento a un altro ETS o la liquidazione dell’attività. Questa scelta è consigliata solo quando l’organizzazione non intende più perseguire finalità tipiche del Terzo Settore o quando una diversa forma giuridica risulta più vantaggiosa dal punto di vista operativo e fiscale.
Perché rivolgersi a un commercialista
Le modifiche legislative introdotte dal 2025 sono complesse e richiedono un’interpretazione accurata per evitare sanzioni. Un commercialista può gestire l’intera documentazione, garantendo che i moduli siano compilati correttamente e che i termini vengano rispettati. Inoltre, il professionista è in grado di pianificare la gestione patrimoniale, individuando le soluzioni più efficienti per tutelare gli interessi dell’ente e dei suoi beneficiari, sia in caso di iscrizione al RUNTS sia in caso di devoluzione. Dopo l’iscrizione, il commercialista continua a monitorare gli obblighi di rendicontazione e le scadenze fiscali tipiche degli ETS, offrendo un supporto continuo.
Checklist rapida
- Verifica che statuto e organigramma rispettino i requisiti del Codice del Terzo Settore.
- Aggiorna il bilancio e raccogli tutta la documentazione necessaria.
- Compila e invia la domanda al RUNTS entro il 31 marzo 2026, preferibilmente entro fine gennaio
- Attendi la conferma di iscrizione e controlla la cancellazione dall’anagrafe ONLUS.
- Se non ti iscrivi, organizza la devoluzione del patrimonio e comunica la decisione all’Agenzia delle Entrate entro la stessa scadenza.
Riflessioni finali
Il nuovo quadro normativo impone alle ONLUS di scegliere tra l’iscrizione al RUNTS e la devoluzione del patrimonio. Con la scadenza del 31 marzo 2026 ormai vicina, è fondamentale agire con rapidità e precisione. Un intervento tempestivo, supportato da una consulenza professionale, consente di preservare il patrimonio, rispettare gli obblighi fiscali e garantire la continuità dell’attività.
Se desideri una valutazione gratuita della tua realtà e un accompagnamento passo dopo passo verso l’adeguamento al nuovo regime del Terzo Settore, contattaci: siamo pronti a guidarti verso una transizione serena e conforme alla normativa.
Patrizia Bordò
Esperto contabile