D.L. del 6 aprile 2020
COVID-19 – MISURE URGENTI PER LE IMPRESE, I SETTORI STRATEGICI E LA GIUSTIZIA
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, del Ministro dell’economia e delle finanze,
ha approvato il 6 aprile un decreto-legge che introduce misure urgenti per il sostegno alla liquidità delle
imprese e all’esportazione per circa 400 miliardi. Il decreto non è stato ancora pubblicato in G.U.
Il decreto interviene con provvedimenti su quattro pilastri principali e altre misure settoriali, per vedere tutte le misure adottate rimandiamo al documento qui sotto:
Nell’ambito del DL n. 18/2020, cosiddetto “Decreto Cura Italia”, è previsto il riconoscimento di una indennità per il mese di marzo 2020 pari a Euro 600 a favore di esercenti attività economiche in forma autonoma e specifiche tipologie di lavoratori dipendenti che non riescono ad accedere a specifiche misure di tutela (ammortizzatori sociali).
Si ritiene che tale indennità potrà essere riconosciuta anche per ulteriori periodi in base al prolungarsi dell’emergenza da COVID-19.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito del percipiente, non è cumulabile in base alle diverse qualifiche assunte ed è esclusa per i percettori di reddito di cittadinanza.
- −
CHI HA DIRITTO AL BONUS
Limite stanziamenti e Platea dei beneficiariPossono accedere all’indennità categorie di soggetti specificamente individuate entro i limiti degli importi stanziati per ciascuna di esse:
203,4 milioni di euro per:
- Liberi professionisti con partita IVA già attiva al 23 febbraio, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo ex art. 53 del Tuir iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione diretta e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria;
- Lavoratori titolari di rapporti di CO.CO.CO. (collaborazioni coordinate e continuative) con contratto attivo al 23 febbraio e iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione diretta e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria;
160 milioni di euro per:
- Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (commercianti, artigiani, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ad esclusione della gestione separata INPS;
103,8 milioni di euro per:
- Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno perso il lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020, non devono essere titolari di pensione o di altro rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020;
396 milioni di euro per:
- Operai del settore agricolo a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
48,6 milioni di euro per:
- Lavoratori dello spettacolo che siano iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo (FPLS). Devono avere almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo e un reddito (da questo lavoro) 2019 non superiore a 50.000 euro. Gli stessi non devono essere titolari di pensione diretta e infine non possono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020;
50 milioni di euro per:
- Titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche già in essere alla data del 23.2.2020
- −
COME FARE DOMANDA
Lunedì 30 marzo 2020 l’INPS pubblicherà sul suo portale, una circolare con le procedure operative con cui richiedere l’indennità di 600 euro.L’intera platea potenziale di beneficiari del bonus potrà presentare domanda anche nei giorni successivi al 30 marzo.
Chi non è in possesso di un PIN dispositivo, di uno SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 o superiore, di una Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per accedere al proprio profilo sul sito dell’INPS potrà richiedere e ottenere il Pin Semplificato.
L’INPS – attraverso il messaggio n. 1381 del 26 marzo – ha stabilito una procedura semplificata di rilascio del Pin, che non avverrà più in due passaggi (il primo online e il secondo per posta), ma in uno soltanto.
Le recenti misure restrittive assunte dagli stati a fronte della pandemia da Coronavirus hanno e avranno un impatto molto significativo sulle imprese e sulla loro salute economica e finanziaria.
Da qui la necessità di valutare se la disciplina attuale e futura delle procedure concorsuali sia adeguata ai tempi che stiamo vivendo e vivremo ovvero se siano necessari interventi che consentano di rispondere alle esigenze del momento. Il comitato esecutivo di CERIL – Conference of European Insolvency and Restructuring law (www.ceril.eu) ha pubblicato uno statement in data 20 marzo 2020 sul quale si soffermano Giorgio Corno (componente del detto esecutivo e parnter di Studio Corno Avvocati) e Luciano Panzani (già presidente della Corte d’Appello di Roma) nell’articolo pubblicato il 24 marzo 2020 su www.Il Caso.it il 24 marzo 2020.
LIMITI ALLA REVOCA DEGLI AFFIDAMENTI BANCARI SOSPENSIONE PAGAMENTO RATE MUTUI E LEASING
Il Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 prevede la sospensione dei pagamenti di mutui e leasing ed il potenziamento del Fondo centrale di garanzia, istituito con la Legge 662/96 ed operativo dal 2000.
Tale misura di sostegno finanziario è rivolta alle PMI, e ai soggetti economici esercenti attività professionali, con sede in Italia, così come definiti dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
Cosa devono comunicare i soggetti beneficiari?
I soggetti beneficiari delle suddette disposizioni devono comunicare a banche e intermediari finanziari la volontà di avvalersi delle suddette disposizioni allegando a tale comunicazione un’autocertificazione, predisposta ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/200, attestante di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Le misure di sostegno finanziario sono le seguenti:
a) per le aperture di credito a revoca (indipendentemente dalle ragioni sottostanti) e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto (17 marzo 2020), gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Si evidenzia che, se i finanziamenti sono erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni precedentemente indicate sono realizzate senza il bisogno della loro preventiva autorizzazione con allungamento automatico del contratto di finanziamento ed alle condizioni originarie, quindi senza alcuna modifica delle condizioni riguardanti gli oneri correlati allo strumento finanziario; per i finanziamenti agevolati sarà necessaria una comunicazione all’ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire eventuali integrazioni alle modalità operative per il perfezionamento dell’operazione.
Il Testo della nuova Ordinanza Regione Lombardia N 514
Domenica 22 marzo
Abbiamo assistito in queste ore a un inasprimento generalizzato delle misure tese a contenere la diffusione della pandemia.
La Regione Lombardia ha pubblicato l’ordinanza n. 514, con la quale regolamenta lo svolgimento delle attività commerciali e produttive.
Le attività ritenute “essenziali”, delle quali un Paese, anche stretto in un morsa come la crisi del Coronavirus, non può fare a meno.
Sono 88 i settori ritenuti come “essenziali”e classificati secondo i codici Ateco.
Lista provvisoria, ancora suscettibile di modifiche, che diverrà vincolante solo nel momento in cui sarà pubblicata come allegata al decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Il Decreto prevede che le imprese le cui attività sono sospese per effetto del Decreto, completino le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza
Quanto al Governo, l’unico documento disponibile è il testo della conferenza stampa del Presidente Conte, nei suoi contenuti essenziali, qui in sintesi:
- le nuove restrizioni saranno valide fino al 3 aprile
- aperte quattro macroareee di attività: logistica e trasporti, farmaci e sanità, energia e agroindustria, servizi bancari, postali e finanziari
- al di fuori delle attività essenziali saranno consentiti solo il lavoro in modalità smart working e attività produttive rilevanti per il Paese
- le attività riconosciute come servizi essenziali con i relativi codici ATECO
→ Clicca qui per visualizzare l’elenco provvisorio con i codici Ateco
L’emergenza sanitaria che sta vivendo il nostro paese ha forti riflessi sulla finanza, ma soprattutto sulla economia reale.
Le misure restrittive prese, stanno ridisegnando il calendario fiscale del nostro paese che, con un primo decreto, denominato “Cura Italia”, D.L. 17/03/2020 N 18, pone in essere i primi interventi dello Stato a tutela di imprese e famiglie, immettendo liquidità nel sistema paese.
Inevitabilmente, questi aspetti, determinano delle conseguenze anche dal punto di vista dell’informativa di bilancio. Il decreto sull’emergenza COVID-19 interviene sul fronte dei termini di approvazione dei bilanci 2019 e sulle modalità di svolgimento delle assemblee societarie.
L’obiettivo del seguente documento è di erudire gli operatori con una nota di approfondimento sulle disposizioni attuative sui seguenti punti:
- le nuove scadenze per l’approvazione del bilancio 2019
- svolgimento delle assemblee a distanza per esprimere il voto
- evidenza dell’emergenza sanitaria nei bilanci 2019 in nota integrativa o nella relazione di gestione
PACCHETTO LAVORO
Il DL vuole sostenere il mercato del lavoro attraverso un sistema di ammortizzatori e congedi a favore dei lavoratori.
Le misure mirano a contenere i danni economici provocati dall’epidemia COVID-19.
- Queste le azioni concrete:
Artt. 19, 20 e 21 | Norme speciali in materia di cassa integrazione e assegno ordinario | Sostegno alle imprese | Istituzione della causale “emergenza COVID-19” Semplificazione della procedura di accesso Estensione dell’assegno ordinario FIS alle aziende con più di 5 dipendenti Possibilità di accesso anche per i lavoratori in CIGS Possibilità di accesso anche per i lavoratori che percepiscono l’assegno di solidarietà
|
Art. 22 | Cassa integrazione guadagni in deroga | Sostegno alle imprese | Allargamento degli ammortizzatori sociali a tutte le imprese e i lavoratori che normalmente non vi rientrano |
Artt. 23 e 24 | Congedi e indennità per i lavoratori del settore privato | Congedi straordinari per i lavoratori | Congedo straordinario di 15 giorni Voucher baby-sitter Estensione dei congedi per assistenza disabili fino a 15 giorni |
Art. 26 | Lavoratori in quarantena e in permanenza domiciliare fiduciaria | Sostegno ai lavoratori | Periodo equiparato alla malattia |
Artt. 27 – 31, 38 e 44 | Sostegno ai lavoratori autonomi, professionisti, stagionali del turismo, agricoli e spettacolo | Sostegno economico ai lavoratori in difficoltà | Indennità |
Art. 44 | Fondo per il reddito di ultima istanza | Sostegno economico ai lavoratori in difficoltà | |
Art. 39 | Lavoro agile (smart – working) | Sostegno ai lavoratori disabili | Diritto a svolgere l’attività lavorativa in modalità agile |
Art. 46 | Sospensione dei licenziamenti | Tutela dei posti di lavoro | Sospensione delle procedure di licenziamento collettivo Divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo |
Art. 63 | Premio ai lavoratori dipendenti | Sostegno economico | Premio per i giorni di lavoro in sede |
Art. 64 | Sanificazione degli ambienti di lavoro | Sostegno alle imprese | Credito di imposta |
- −
1. NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO (ART 19)
COSA?norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19
PER CHI?
- imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas
- cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602
- imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
- cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato
- imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici
- imprese addette all’armamento ferroviario
- imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica
- imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini
- imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo
- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività’ di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione
- imprese che versano al Fondo di integrazione salariale (FIS) con più di 5 dipendenti
LAVORATORI DESTINATARI?
- I lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti (apprendistato professionalizzante), compreso il settore agricolo.
- I lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020, i lavoratori assunti tale data ne risulterebbero esclusi.
- Non è prevista alcuna anzianità di servizio
- Sono esclusi: Dirigenti e lavoratori a domicilio
DURATA?
- dal 23 febbraio 2020 per massimo nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020
- secondo un’interpretazione sistemica dovrebbe essere riferito alla singola unità produttiva
- parrebbe fruibile anche in modo frazionato purché nell’arco temporale 23 febbraio – 31 agosto 2020
QUANTO?
- 80% della retribuzione globale, nel rispetto dei massimali annui
- Pagamento anticipato dall’azienda o diretto da parte dell’INPS
PROCEDURA:
- la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria o dell’assegno ordinario speciale con causale “emergenza COVID-19” potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
LIMITI DI SPESA:
- Gli oneri finanziari relativi alle prestazioni di integrazione salariale sono posti a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l’anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
- Il trattamento speciale di integrazione salariale ordinaria e di assegno ordinario COVID-19, di cui ai commi da 1 a 5 dell’art. 19, e di cui all’art. 21, sono riconosciuti nel limite massimo di spesa pari a 1.347,1 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa e qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
- −
2. TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER LE AZIENDE CHE SI TROVANO GIÀ IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA (ART. 20)
COSA?Le aziende che al 23 febbraio 2020 già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono accedere al trattamento ordinario per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 19
COME?
- Non pare necessaria un provvedimento di sospensione della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata
- La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso.
LAVORATORI DESTINATARI
La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.
LIMITI DI SPESA:
i trattamenti di integrazione salariale sostitutivi sono riconosciuti nel limite massimo di un tetto di spesa fissato a 338,2 milioni di euro per l’anno 2020.
- −
3. TRATTAMENTO DI ASSEGNO ORDINARIO PER I DATORI DI LAVORO CHE HANNO TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ IN CORSO (ART. 21)
COSA?- i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che hanno in corso alla data del 23 febbraio 2020 un assegno di solidarietà
- possono presentare domanda di assegno ordinario per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 19
COME?
- la concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso
LAVORATORI DESTINATARI?
- La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro
LIMITI DI SPESA?
- Le prestazioni di sostegno al reddito disciplinate dall’art. 21 del DL sono riconosciute nel limite massimo di spese previsto dall’art. 19, comma 8, pari a 1.347,1 milioni di euro per l’anno 2020.
- −
4. NUOVE DISPOSIZIONE PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (ART. 22)
COSA?le Regioni e Province autonome, possono riconoscere in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga
PER CHI?
- datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dagli strumenti ordinari per sospensioni o riduzioni di orario
- i datori di lavoro agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti
- esclusi i datori di lavoro domestico
LAVORATORI DESTINATARI?
- I lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti con apprendistato professionalizzante
- I lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020
- Non è prevista alcuna anzianità di servizio
DURATA?
- dal 23 febbraio 2020 per massimo nove settimane
QUANTO?
- 80% della retribuzione globale, nel rispetto dei massimali annui
- esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS
LIMITI DI SPESA
Ai sensi del comma 3, art. 21 del DL, il trattamento in deroga è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020. Le predette risorse sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
- −
5. CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO, I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS E I LAVORATORI AUTONOMI, PER EMERGENZA COVID -19 (ART. 23)
COSA?in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado sono riconosciuti ai genitori lavoratori:
- 15 giorni di congedo retribuito da fruire in modo continuativo o frazionato
o
- Voucher baby-sitter
PER CHI?
- lavoratori dipendenti del settore privato
- lavoratori iscritti alla esclusivamente alla Gestione separata INPS
- lavoratori autonomi iscritti all’INPS
REQUISITI?
- figli di età non superiore ai 12 anni
- nessun limite di età in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata
- fruibile alternativamente ad entrambi i genitori
- nel nucleo familiare non deve esserci altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore
QUANTO?
- 50% della retribuzione media globale giornaliera e contribuzione figurativa per i lavoratori subordinati genitori di figli fino a 12 anni o disabili
- Solo contribuzione figurativa per i genitori di figli di età compresa tra 12 e 16 anni
- 50% della retribuzione convenzionale giornaliera per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS
- 50% di 1/365 del reddito utilizzato per la determinazione dell’indennità di maternità per i lavoratori iscritti esclusivamente alla Gestione separata dell’INPS
oppure
- voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting del valore di 600 €
- erogato mediante il libretto famiglia
- da utilizzare per prestazioni effettuate a decorrere dal 5 marzo 2020
COME?
- Congedo e voucher saranno disponibili dopo che saranno emanate le istruzioni operative da parte dell’INPS.
LIMITE DI SPESA
I congedi parentali straordinari indennizzati e il bonus baby sitting per i genitori lavoratori nel settore pubblico sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro annui per l’anno 2020.
- −
6. ESTENSIONE DURATA PERMESSI RETRIBUITI EX ART. 33, LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 (ART. 24)
COSA?È aumentato Il numero di giorni di permesso retribuito per i lavoratori che assistono parenti o affini entro il terzo grado, affetti da disabilità di gravità accertata ex Legge 104
QUANTO?
- I giorni di permesso retribuito sono elevati a 15 per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020
- −
7. MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO (ART. 26)
COSA?- i periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dovuti a COVID-19 sono equiparati alla malattia ordinaria
- i periodi non sono computati ai fini del periodo di comporto
- fino al 30 aprile, equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie per i lavoratori disabili con connotazione di gravità e i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita
COME?
- Il medico curante dovrà redigere certificato medico riportando gli estremi del provvedimento che ha dato origine al periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria
- Sono considerati validi anche i certificati medici emessi prima dell’entrata in vigore del DL
LIMITE DI SPESA
In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico dei datori di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale e ad altri istituti previdenziali sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020.
- −
8. INDENNITÀ (ARTICOLI 27, 28, 29, 30, 31 e 38)
COSA?indennità una tantum per il mese di marzo di ammontare pari a 600 euro
PER CHI?
- liberi professionisti titolari di partita iva (attiva alla data del 23 febbraio 2020)
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data), iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
- co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (commercianti, artigiani, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ad esclusione della Gestione separata INPS
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data
- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione
- −
9. ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL VIRUS COVID-19 (ART. 44)
COSA?Istituzione di un fondo a sostegno dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro
DESTINATARI?
- lavoratori dipendenti e autonomi
- inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria diversi dall’ INPS
MISURA E TRATTAMENTO?
- una indennità nei limiti di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020
COME?
- Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali cui potrà essere destinata quota parte del Fondo stesso.
- Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di ultima istanza.
- −
10. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE (ART. 39)
COSA?Diritto di precedenza a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione purché tale compatibile con le caratteristiche della prestazione fino al 30 aprile 2020.
Priorità nell’accoglimento delle istanze per i lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa.
PER CHI?
- lavoratori dipendenti disabili
- lavoratori dipendenti che hanno nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità
COME?
In assenza di specifiche previsioni, la richiesta potrà essere presentata direttamente dal lavoratore al datore di lavoro producendo autodichiarazione dove specifica di rientrare in una delle casistiche menzionate.
- −
11. SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI (ART. 46)
COSA?Diversamente dalla rubrica, la norma:
- sospende la facoltà di disporre licenziamenti per giustificato motivo oggettivo
- l’avvio di procedure di licenziamento collettivo
- sospende le procedure di licenziamento collettivo pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020
DURATA?
- 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
CASI DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dalla sospensione:
- licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo
- licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova
- licenziamenti degli apprendisti al termine del periodo di apprendistato
- −
12. PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI (ART.63)
COSA?Un premio per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100
euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
CHI?
Lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi DPR 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono.
REQUISITI?
- reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro
- aver prestato attività nella sede di lavoro
QUANTO?
- 100 euro da ragguagliare al numero di giorno di lavoro svolti presso la sede di lavoro nel mese di marzo 2020.
COME?
- I sostituti d’imposta erogano l’incentivo in via automatica con la retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
- I sostituti d’imposta recuperano l’incentivo erogato mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
- −
13. CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 64)
COSA?Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, è riconosciuto per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.
CHI?
- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione
QUANTO?
- del 50 per cento delle spese di sanificazione sostenute e documentate
- fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario
- nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020
MODALITA’
- Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa
Oggi sindacati, imprese e governo, dopo un lungo confronto in tavola rotonda, hanno firmato il protocollo sulla sicurezza dei lavoratori contro il Coronavirus negli ambienti di lavoro.
Il protocollo definisce e regolamenta le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
L’accordo, consentirà alle imprese la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, ricorrendo agli ammortizzatori sociali, il lavoro agile e una diversa organizzazione, per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.
Sono 13 i punti, che definiscono le misure condivise contro il COVID-19 negli ambienti di lavoro.
- −
PREMESSA
Il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
- si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile
si stabilisce che le imprese
- adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto,
- applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate – da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali – per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.
- −
INFORMAZIONE
- L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi
- In particolare, le informazioni riguardano:
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria
- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)
- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
- −
MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
- Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea[1] . Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS[2]
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
- [1] La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
- [2] Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.
- −
MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
- Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera
- Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2
- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
- le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive
- −
PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
- l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
- occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
- l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)
- −
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
- l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone
- −
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.
- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria
- è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
- −
GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)
- l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
- occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
- −
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
- In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
- Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
- nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti
- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate
- In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
- −
GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
- dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni
- −
SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
- Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
- non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work
- il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)
- −
SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
- Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
- non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work
- il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)
- −
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
- nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
- l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria
- −
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
- nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
- Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie
- −
AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
- È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS
Nella serata di venerdì 13 marzo il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diramato il comunicato ufficiale n. 50, che avvisa che i termini relativi ai versamenti del 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell’epidemia di Covid-19.
Qui il link al comunicato stampa ufficiale http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/Coronavirus-prorogati-termini-versamenti-fiscali-16-marzo-nuove-scadenze-e-sospensioni-in-prossimo-decreto-legge/
Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria.
Qui puoi leggere le anticipazioni del decreto a sostegno di famiglie, imprese e professionisti https://www.studiocorno.it/2020/03/12/anticipazioni-decreto-13-marzo/
È stato pubblicato il 2 marzo 2020 in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n.9 per supportare famiglie, imprese e lavoratori in risposta all’epidemia Covid19.
Il provvedimento ha lo scopo di rendere uniformi gli interventi sul territorio nazionale.
Ecco quali sono le principali novità in materia di lavoro, scadenze fiscali e crisi di impresa.
- −
SMART WORKING
Lo smart working può essere attivato senza accordo individuale in tutta Italia e fino al 31 luglio. Il nuovo provvedimento conferma le caratteristiche delle deroghe già previste la settimana scorsa, ma da una parte ne estende la validità territoriale, prima limitata a sei regioni del Nord, e dall’altra porta l’arco temporale di utilizzo dal 15 marzo alla fine di luglio, cioè la durata dello stato di emergenza fissata dalla deliberazione del Consiglio dei ministri il 31 gennaio.Qui le disposizioni del Ministero del Lavoro su come poter accedere allo smart working https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/smart-working/Pagine/default.aspx
- −
CASSA INTEGRAZIONE
- Cassa integrazione ordinaria per le unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati, il ricorso alla cassa integrazione è esteso ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale – FIS
- Possibilità di sospensione della Cassa integrazione straordinaria per le imprese che vi avessero fatto ricorso prima dell’emergenza sanitaria e sostituzione con Cassa integrazione ordinaria
- Cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati, che non possano beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al reddito, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi
- Indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività di impresa iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria – AGO, domiciliati o che svolgono la propria attività nei comuni elencati, parametrata alla effettiva durata della sospensione dell’attività
- −
PROROGATO IL TERMINE PER INVIO CU
Prorogato al 31 marzo il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 e delle comunicazioni dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni; rinvio al 5 maggio, invece che dal 15 aprile, della messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate; anticipazione al 2020 del termine del 30 settembre per la presentazione dei modelli 730. Pertanto, il modello 730/2020, relativo all’anno 2019, potrà essere presentato entro il 30 settembre 2020, indipendentemente dalla modalità di presentazione adottata (presentazione diretta da parte del contribuente, al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, a un CAF-dipendenti o professionista abilitato).Per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020, nonché delle altre certificazioni del sostituto d’imposta relative al 2019 (modelli CUPE, certificazioni in forma libera), per quest’anno viene confermata la scadenza del 31 marzo.
- −
CRISI IMPRESA
Gli obblighi di segnalazione della crisi d’impresa a carico degli organi di controllo e revisori legali dei conti, nonché dei creditori pubblici qualificati previsti (dagli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 14/2019), a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso codice (15 agosto 2020) slittano al 15 febbraio 2021.Il rinvio, ai sensi dall’art. 11 del D.L., sembra coinvolgere entrambe le tipologie di segnalazione previste dal Codice:
- allerta interna: e cioè la segnalazione che deve essere fatta nei confronti dell’organo amministrativo;
- allerta esterna: rivolta invece all’Organismo di composizione della Crisi (OCRI)
Per quanto riguarda le imprese tenute agli adempimenti in oggetto a partire da febbraio 2021, in assenza di una specifica previsione, si ritiene siano le stesse già tenute agli obblighi di segnalazione ai sensi dell’art. 12 del Codice della Crisi. In particolare si tratta delle micro, piccole e medie imprese.
Anche a seguito dell’emergenza Coronavirus, si è reso opportuno intervenire con il D.L. pubblicato ieri in G.U., modificando lo schema di D.lgsl. Correttivo al Codice della Crisi che prevede una proroga dell’allerta più ristretta (limitata alle sole imprese che negli ultimi due esercizi, non abbiano superato i parametri di cui all’art 2477 c.c.).
Hai dubbi o domande sulle novità del decreto di legge n.9?
CHI SIAMO – STUDIO CORNO
Un team di professionisti, consulenti e formatori seri e capaci. Lavoriamo con senso di responsabilità, preparazione e spirito innovativo. Uniamo valori condivisi alle competenze tecniche. Affianchiamo i nostri clienti, ricercando per loro soluzioni e risultati eccellenti in Italia e all'esteroContacts
Via Mameli 11 – 20851, Lissone (MB) - Italy