Fisco

NEWS | IN ARRIVO IL DECRETO LEGGE ANTI CORONAVIRUS

16 Marzo 2020

Oggi il Consiglio dei Ministri varerà il decreto per contrastare l’emergenza Coronavirus e sostenere economicamente le famiglie, le imprese, i professionisti e lavoratori.

Il decreto legge alla fine assorbirà quasi l’intera dote dei 25 miliardi autorizzata dal parlamento.

Secondo la bozza già circolata domenica 15 marzo, gli assi portanti del provvedimento saranno i seguenti:

  1. sanità
  2. lavoro
  3. sostegno della liquidità di famiglie e imprese
  4. fisco

Nel nostro approfondimento del 12 marzo puoi trovare le anticipazioni sui quattro assi portanti

 https://www.studiocorno.it/2020/03/12/anticipazioni-decreto-13-marzo/

Quali saranno le novità relative alle scadenze fiscali e previdenziali?

In questa tabella puoi trovare tutti i versamenti in scadenza e le proroghe 

  VERSAMENTI E ADEMPIMENTI SCADENZA
·  Tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato · Versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria Proroga al 20.3.2020 (art. 59)

Prevista (art. 68) menzione sul sito del MEF per contribuenti che non usufruiranno delle sospensioni

 

·  Tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato · Adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

 

NB: Dichiarazione dei redditi precompilata 2020: resta ferma la disposizione di cui all’art.1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

Da effettuare entro il 30.6.2020

(art. 58 c.1)

senza applicazione di sanzioni e interessi

·  Tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato · Sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall’8/3 al 31/5/2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. Versamenti da effettuare in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

 

 

·  Inizialmente previsti per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator

·  Estensione ad altri settori[1]

 

· Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (agli articoli 23 e 24 del DPR 29.09.1973, n. 600) in scadenza fino al 30/4/2020,

· Adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria  in scadenza fino al 30/4/2020[2]

· IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

 

Da effettuare entro il 31.5.2020 (art. 57)

Versamenti sospesi da effettuare senza sanzioni e interessi:

a)      unica soluzione entro il 31.05.2020,

b)     rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo dal 31.5

 

·  Associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche ·  Ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai sensi degli articoli 23 e 24 del DPR 29,09.73, n. 600 fino al 30/4/2020,

·  Contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria fino al 30/4/2020

Da effettuare entro il 30.6.2020

(art. 57) Versamenti sospesi da effettuare (no sanzioni/interessi:

a)      unica soluzione entro 30.06.2020,

b)     rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo dal 30.6.2020

 

·  Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente dl, Versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.3.2020 riferiti a:

·  Ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 29.09.73, n. 600,

·  Trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

·  Imposta sul valore aggiunto;

·  Contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Da effettuare entro il 31.5.2020 (art. 58 c.2)

versamenti sospesi da effettuare, senza sanzioni e interessi:

a)      unica soluzione entro 31.05.2020,

b)     rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo dal 31.5

·  Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente dl,

·  A condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato

Per Agenti e Lavoratori autonomi:

·  Possibilità di chiedere al Sostituto di Imposta che provvede al pagamento delle rispettive notule la non applicazione delle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR 29.09.73, n. 600 riferite a ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020

 

Mancato assoggettamento alla R.A. da parte del sostituto di imposta. (art. 58 c.6)

Dichiarazione di non assoggettamento a R.A.;

Da effettuare entro il 31.5.2020

Versamenti sospesi da effettuare, senza sanzioni e interessi:

a)      unica soluzione entro 31.05.2020,

b)     rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo dal 31.5

·  Soggetti con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (Codogno …) Adempimenti  tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’articolo  29  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 Adempimenti da effettuare entro il 30.4.2020

(art. 58 c.3)

 

NB: secondo fonte Eutekne, pare corretto ritenere che la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali sia da estendersi anche alla posizione del soggetto imprenditore (i.e. artigiani e commercianti)

[1] a) associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

  1. b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
  2. c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  3. d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  4. e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  5. f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  6. g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  7. h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  8. i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  9. l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  10. m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  11. n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  12. o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  13. p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  14. q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

 

[2] Articolo 8, commi 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, valeva per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato

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