Finanza

NEWS | DECRETO LEGGE “COVID-19”, LE MISURE A SOSTEGNO DI FAMIGLIE, IMPRESE E LAVORATORI

17 Marzo 2020

È stato approvato, lunedì 16 marzo, il Decreto Legge “Covid-19”, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, del Ministro dell’Economia e delle Finanze, del Ministro dello Sviluppo Economico, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute.

Il provvedimento introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto interviene con provvedimenti su quattro pilastri principali e altre misure settoriali:

  1. Sanità: finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza
  2. Lavoro: sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito
  3. Credito: supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia
  4. Fisco: sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio

Di seguito, l’approfondimento sui  punti chiave del provvedimento

Lavoro

Misure a sostegno di lavoratori e aziende

Cassa integrazione in deroga:

  • l’intervento è esteso all’intero territorio nazionale e a tutti i dipendenti di tutti i settori produttivi
  • potranno accedere i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica e che non possono accedere agli strumenti ordinari
  • sono incluse le aziende con meno di 5 dipendenti
  • la durata massima per la nuova causale “COVID-19” è di 9 settimane
  • Cassa integrazione guadagni ordinaria:
  • è stato istituito un intervento specifico della durata massima di 9 settimane per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19
  • sarà accessibile con una procedura sindacale semplificata
  • le aziende che beneficiano dell’intervento della cassa integrazione straordinaria possono sospenderla e richiedere l’intervento di 9 settimane di intervento ordinario

 

Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS):

  • potranno accedere con la causale “emergenza COVID-19” anche i lavoratori dipendenti di datori di lavoro iscritti FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti
  • Sostegno ai lavoratori autonomi:
  • è riconosciuto un indennizzo di 600 euro per i lavoratori autonomi e le partite IVA.
  • l’indennità è riconosciuta a: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. iscritti alla gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli.

 

Fondo per il reddito di ultima istanza:

  • istituito come fondo residuale per coprire i soggetti esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini
  • Malattia:
  • si prevede l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19

 

Congedo di 15 giorni per i genitori lavoratori:

  • istituito a fronte della sospensione del servizio scolastico, per genitori di figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata
  • è fruibile in maniera alternata tra i genitori, in modo continuo o frazionato
  • è prevista un’indennità pari al 50% della retribuzione oltre alla contribuzione figurativa
  • per i lavoratori con figli tra 12 e 16 anni, il congedo speciale non sarà retribuito
  • durante il periodo di congedo vige il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro
  • i lavoratori non devono trovarsi in smart working, ferie o permesso retribuito, né fruire di ammortizzatori sociali

 

Voucher baby sitter:

  • è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine
  • utilizzabile in alternativa al congedo

 

Congedi Legge 104:

  • il numero di giorni di permesso mensile retribuito per l’assistenza di persone disabili è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate per i mesi di marzo e di aprile.

Credito

Misure a sostegno della liquidità delle imprese

A sostegno delle famiglie e delle imprese ed a scongiura di una eventuale crisi di liquidità sono stati prese una serie di misure avvalendosi anche dell’aiuto del sistema creditizio:

 

Potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese:

  • la garanzia del fondo è gratuita e inoltre l’obbligo di versamento delle commissioni di accesso viene sospeso
  • l’estensione delle garanzie alle operazioni di rinegoziazione del debito
  • l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento per via del coronavirus
  • introduzione per operazioni fino a 100.000 euro di procedure di accesso al fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari per evitare tensioni col sistema finanziario
  • eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate;
  • per il settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari è prevista la possibilità la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia
  • la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo
  • sono istituite sezioni speciali del fondo per sostenere l’accesso al credito su iniziativa delle Amministrazioni di settore
  • la sospensione dei termini operativi del fondo;
  • estensione del limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di finanziamento;
  • i soggetti privati ottengono la facoltà di incrementare la dotazione del fondo p.m.i. (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, con l’intervento di Cassa depositi e prestiti e di Sace);
  • semplificazione dell’erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali;
  • altre estensione dell’impiego delle risorse del Fondo.
  • Rafforzamento e semplificazione sistema per i Confidi per le microimprese
  • Costituzione Fondo per la promozione integrata presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per sostenere l’internazionalizzazione del sistema Paese
  • Incentivo alla cessione dei crediti deteriorati (NPL) mediante conversione delle attività fiscali differite (DTA) in crediti di imposta per imprese finanziarie ed industriali
  • Potenziamento delle anticipazioni del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell’ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo:
  • possibilità di richiedere il 20% delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati di progetto esecutivo approvato o definitivo approvato in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori.
  • Moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese:
  • riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza

 

Espansione del credito anche alle imprese medio-grandi impattate dalla crisi

  • meccanismo di controgaranzia per le banche, da parte di Cassa depositi e prestiti,
  • si libereranno circa 10 miliardi di ulteriori investimenti
  • Anticipo 40% indennizzo agli azionisti e obbligazionisti danneggiati dalle banche a valere sul Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)

 

Misure concernenti l’aggiustamento per la volatilità della struttura per scadenza dei tassi privi di rischio per il settore creditizio e assicurativo:

  • vengono adottate al fine di ridurre la volatilità artificiale nei bilanci e garantire che le stesse possano continuare a fornire coperture a lungo termine ad un prezzo accessibile.
  • Estensione ai lavoratori autonomi dell’utilizzo del fondo per mutui prima casa.

Fisco

Misure fiscali a sostegno della liquidità

  • Sospensione al 31/5/2020, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo.

I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse.

  • Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo);
  • Differimento scadenze– per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo;
  • Disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile;
  • Sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi.

Di seguito si riporta una sintesi di queste misure:

 

SOGGETTI ADEMPIMENTI MISURA
·  Tutti i contribuenti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato ·  Versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria Proroga al 20.3.2020 (art. 59)

Prevista (art. 68) menzione sul sito del MEF per contribuenti che non usufruiranno delle sospensioni

·  Tutti i contribuenti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato ·  Adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

NB: Dichiarazione dei redditi precompilata 2020: resta ferma la disposizione di cui all’art.1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

Da effettuare entro il 30.6.2020

(art. 58 c.1)

senza applicazione di sanzioni e interessi

·  Tutti i contribuenti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato ·  Sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall’8/3 al 31/5/2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. Versamenti da effettuare in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

 

·  Inizialmente previsti per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator

·  Estensione ad altri settori[1]

·  Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (agli articoli 23 e 24 del DPR 29.09.1973, n. 600) in scadenza fino al 30/4/2020,

·  Adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria  in scadenza fino al 30/4/2020[2]

·  IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

Da effettuare entro il 31.5.2020 (art. 57)

Versamenti sospesi da effettuare senza sanzioni e interessi:

a)      unica soluzione entro il 31.05.2020,

b)      rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo dal 31.5

·  Associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche ·  Ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai sensi degli articoli 23 e 24 del DPR 29,09.73, n. 600 fino al 30/4/2020,

·  Contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria fino al 30/4/2020

Da effettuare entro il 30.6.2020

(art. 57) Versamenti sospesi da effettuare (no sanzioni/interessi:

a)      unica soluzione entro 30.06.2020,

b)      rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo dal 30.6.2020

·  Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L., Versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.3.2020 riferiti a:

·  Ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 29.09.73, n. 600,

·  Trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

·  Imposta sul valore aggiunto;

·  Contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Da effettuare entro il 31.5.2020 (art. 58 c.2)

versamenti sospesi da effettuare, senza sanzioni e interessi:

a)      unica soluzione entro 31.05.2020,

b)      rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo dal 31.5

·  Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L.

·  A condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato

Per Agenti e Lavoratori autonomi:

·  Possibilità di chiedere al Sostituto di Imposta che provvede al pagamento delle rispettive notule la non applicazione delle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR 29.09.73, n. 600 riferite a ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020

 

Mancato assoggettamento alla R.A. da parte del sostituto di imposta. (art. 58 c.6)

Dichiarazione di non assoggettamento a R.A.;

Da effettuare entro il 31.5.2020

Versamenti sospesi da effettuare, senza sanzioni e interessi:

a)      unica soluzione entro 31.05.2020,

b)      rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo dal 31.5

·  Soggetti con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (Codogno …) Adempimenti  tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’articolo  29  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 Adempimenti da effettuare entro il 30.4.2020

(art. 58 c.3)

 

[1] a) associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

  1. b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
  2. c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  3. d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  4. e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  5. f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  6. g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  7. h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  8. i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  9. l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  10. m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  11. n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  12. o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  13. p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  14. q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

[2] Articolo 8, commi 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, valeva per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato

Inoltre, il decreto introduce ulteriori misure, tra le quali:

  • Sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’ Agenzia delle entrate;
  • Premi ai lavoratori:
  • ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati);
  • Incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro:
  • per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’ imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL;
  • Deducibilità donazioni COVID-19:
  • la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell’articolo 27 L. 133/99 viene estesa; inoltra viene introdotta una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro;
  • Riconoscimento credito d’imposta del 60% degli affitti commerciali di marzo:
  • a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo;
  • Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa.
  • Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone:
  • esenzione temporanea dal pagamento della tassa di ancoraggio delle operazioni commerciali effettuate nell’ambito di porti, rade o spiagge dello Stato,
  • sospensione dei canoni per le operazioni portuali fino al 31 luglio 2020;
  • Sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale;
  • Possibilità, fino alla fine dello stato d’emergenza, per le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni di riunirsi in videoconferenza;
  • Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società e per il differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022;
  • Rinvio al 30 giugno di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti;
  • Contributi per le piattaforme per la didattica a distanza.

 

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