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NEWS | NUOVO DECRETO CORONAVIRUS

8 Marzo 2020

Ecco i punti principali del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo:
Le restrizioni per le aree più esposte
ART. 1 – Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle 14

Le misure per il resto del Paese
ART. 2 – Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale
ART. 3 – Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
ART. 4 – Monitoraggio delle misure

ART. 1 – Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

a) Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei territori medesimi, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza

b) Soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre >37,5°: forte raccomandazione di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante

c) Soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus: divieto assoluto di mobilità da propria abitazione o dimora

d) Eventi e manifestazioni sportive di ogni ordine e grado in luoghi pubblici e privati. sospesi

e) Datori di lavoro pubblici e privati: si raccomanda di promuovere durante il periodo di efficacia del decreto la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo parentale e di ferie (fermo restando lettera r))

f) Impianti comprensori sciistici: chiusi

g) Manifestazioni organizzate, eventi in luoghi pubblici e privati, comprese quelle a carattere culturale, ludico, ricreativo, sportivo, religioso e fieristico anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati: sospesa ogni attività

h) Sospesi servizi educativi x infanzia e attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore comprese le Università …

i) Luoghi culto: apertura condizionata a adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti … sospese cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri

l) Musei e luoghi di cultura: chiusi

m) Procedure concorsuali pubbliche e private: sospese

n) Attività di ristorazione e bar: consentite dalle 6:00 alle 18:00, con obbligo da parte del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione

o) Attività commerciali diverse rispetto a quelle di cui alla lettera n): consentite a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da consentire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno 1 metro (all. 1 lettera d)), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza interpersonale di un metro, le sopracitate strutture dovranno essere chiuse.

p) Congedi personale sanitario e tecnico nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste da unità di crisi costituite a livello regionale: sospesi

q) Svolgimento di riunioni: sono adottati, in tutti i casi possibili, modalità di collegamento da remoto … comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti

r) Medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno di centri commerciali e dei mercati:

  1. giornate prefestive e festive: chiuse
  2. giorni feriali: gestori devono predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione

In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza interpersonale di un metro, le sopracitate strutture dovranno essere chiuse.

NON devono chiudere:

  • farmacie
  • parafarmacie
  • punti di vendita di generi alimentari

I gestori devono garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione

ART. 2 – Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19

a) Sospesi congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;

Ogni altra attività convegnistica o congressuale: differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto

b) Manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura – inclusi quelli cinematografici e teatrali – svolti in qualsiasi luogo, sia privato che pubblico: Sospese

c) Pub, scuole di ballo, sale gioco, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati: sospese, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione

d) Musei e altri istituti e luoghi della cultura: sospesa apertura

e) Ristorazione e bar: obbligo a carico del gestore di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione

f) Altri esercizi commerciali (diversi da lett. c) all’aperto o al chiuso: fortemente raccomandato che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra i visitatori

g) Eventi e competizioni sportive di ogni ordine e grado svolti in ogni luogo (privato e pubblico): sospesi

h) Servizi educativi x infanzia e attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore comprese le Università …: sospesi fino al 15/3)

i) Viaggi istruzione, iniziative di scambio / gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado: sospesi

l) Riammissione nei servizi educativi per infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado x assenza dovuta a malattia infettiva di durata superiore a 5 giorni avviene dietro presentazione di certificato medico

m) Attivazione di modalità di didattica a distanza da parte dei dirigenti scolastici per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole –

n) Università e istituzioni di alta formazione: attività didattiche e curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza; successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica che risultino funzionali al completamento del percorso didattico

o) Università e istituzioni di alta formazione: a beneficio degli studenti ai quali non è consentita la frequenza per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria, attività didattiche e curriculari possono essere svolte, ove possibile, con attività a distanza

p) Sale pronto soccorso: divieto per accompagnatori di permanere nelle sale di attesa, salve diverse indicazioni del personale prepostoq

q) Strutture di ospitalità e lungo degenza, RSA, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non: accesso parenti e visitatori limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, tenuta a adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni dell’infezione

r) Modalità di lavoro agile (artt. da 18 a 23 L 22.5.2017, n.81): datori di lavoro possono applicarla per la durata dello stato di emergenza a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle stesse predisposizioni, anche in assenza degli accordi individuali previsti; obblighi di informativa di cui all’art. 22 L.22.5.2017, n.81: assolti in via telematica anche ricorrendo a documentazione resa disponibile sul sito INAIL

s) Datori di lavoro: raccomandata fruizione di periodi di congedo ordinario e di ferie

t) Proroga termini prove d’esame

u) Istituti penitenziali e istituti penali per minorenni: articolazioni territoriali del SSN assicurano al Ministero della giustizia adeguato supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19

v) Luoghi di culto: apertura condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone … sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri

w) Soggetti sottoposti a misure di quarantena ovvero risultati positivi al virus: divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora

ART. 3 – Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

1. Sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure

a) Personale sanitario si attiene a misure di prevenzione per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e applica indicazioni per sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute

b) Persone anziane e immunodepressi: raccomandazione di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

c) Persone fisiche: raccomandazione di limitare ove possibile gli spostamenti ai casi strettamente necessari

d) Soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre > 37,5°: forte raccomandazione di restare presso il proprio domicilio e limitare al massimo contatti sociali, chiamando medico curante

e) Uffici aperti al pubblico (servizi educativi infanzia, scuole, università, PA): esposizione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie

f) Sindaci e associazioni di categoria promuovono diffusione informazioni su misure di prevenzione igienico sanitarie

g) Raccomandazione a comuni e altri enti territoriali, ad associazioni culturali e sportive di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal decreto, che promuovano e favoriscano attività svolte all’aperto, purché senza assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati

h) PA e strutture SSN, nonché in tutti i locali aperti al pubblico: messa a disposizione degli addetti nonché degli utenti e dei visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani

i) Procedure concorsuali: adottare adeguate misure organizzative tese a ridurre contatti ravvicinati tra candidati

l) Aziende di trasporto pubblico ad alta percorrenza: adozione di interventi straordinari di sanificazione dei mezzi

m) Chiunque – a partire dal 14° giorno antecedente la data di pubblicazione del decreto – abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico (come identificate da OMS – deve comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e a priori o medico di libera scelta ovvero al pediatra di libera scelta

2. Operatore di sanità pubblica e servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono a prescrivere la permanenza domiciliare secondo le modalità di seguito esposte

a) Contattano telefonicamente e assumono informazioni sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei 14 giorni precedenti, al fine di una adeguata valutazione del rischio di esposizione

b) Accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario informano dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare

c) Accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario informano il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS

d) In casi di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, rilasciano dichiarazione indirizzata a INPS al datore di lavoro al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara lo stato di messa in quarantena specificandone date di inizio e di fine

3. Operatore di sanità pubblica inoltre deve

a) Accertare assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli eventuali conviventi

b) Informare la persona circa i sintomi le caratteristiche di contagiosità le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa dei sintomi

c) Informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera)

4. Per massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:

a) Mantenimento dello stato di isolamento per 14 giorni da ultima esposizione

b) Divieto di contatti sociali

c) Divieto di spostamenti e viaggi

d) Obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza

5. In caso di comparsa di sintomi, la persona in sorveglianza deve:

a) Avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Pubblica Sanità

b) Indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi

c) Rimanere nella propria stanza con porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, laddove necessario

ART. 4 – Monitoraggio delle misure

  1. Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministero dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui all’art. 1, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso dei  vigili del fuoco  nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi  territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione  e della  provincia autonoma interessata
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli    obblighi di cui al presente decreto è punibile ai sensi dell’art. 650 del codice penale

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