Finanza

NEWS- DECRETO LEGGE “CURA ITALIA”- Misure di sostegno finanziario ad imprese e a lavoratori

19 Marzo 2020

PACCHETTO CREDITO

Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Il DL vuole sostenere il mondo imprenditoriale attraverso il sistema bancario e i fondi di garanzia. Le misure mirano a contenere i danni economici provocati dall’epidemia COVID-19.

  • Queste le azioni concrete:

 

Art. 56 Moratoria straordinaria sui finanziamenti Linee di credito

Finanziamento anticipi crediti

Prestiti non rateali

Rate di prestiti

Ammissione a garanzia in apposita sezione Fondo Centrale Garanzia
Art. 49 Garanzie per il credito Fondo Centrale Garanzia PMI Allargamento accesso
Art. 51 Abbattimento costi garanzie Costi commissioni Confidi Nuovi finanziamenti e ristrutturazioni deb.
Art. 53 Sostegno credito export Rilascio garanzie Stato a favore di SACE  

Assistenza alla internazionalizzazione

Art. 58 Supporto a internazionalizzazione Sospensione rimborsi rate in scadenza nel 2020 finanziamenti agevolati Fondo L. 394 / 81 gestito da Simest SpA
Art. 55 Cessione di crediti deteriorati Trasformazione in credito d’imposta di una quota di attività per imposte anticipate (DTA) anche non iscritte Creazione liquidità
Art. 54 Sostegno pagamento rate mutuo prima casa fondo solidarietà mutui prima casa (fondo Gasparrini) Partite IVA in difficoltà
Art. 50 Indennizzi Fondo Indennizzo Risparmiatori
  • Esteso anche al settore dell’agricoltura e della pesca (tramite garanzia ISMEA)
  • Enti di microcredito (purchè PMI)
  • Escluse le imprese con esposizioni nei confronti del sistema bancario classificate come
    • sofferenze” o
    • inadempienze probabili” o che
    • rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà”.

 

OGGETTO DELLE DEROGHE

  • Garanzia del Fondo gratuita,
    • sospensione dell’obbligo di versamento delle commissioni per l’accesso al Fondo,
  • Aumento a 5 milioni di euro dell’importo massimo garantito per singola impresa.
  • Aumento % massima di copertura della garanzia per le operazioni ammesse, fino a 1,5 mln:
    • in garanzia diretta per l’80%,
    • in riassicurazione/controgaranzia per il 90% dell’importo garantito da Confidi o altro Fondo di garanzia, a condizione che la prima garanzia non superi l’80%.
  • Ammissibilità delle operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il nuovo finanziamento preveda credito aggiuntivo per almeno il 10% del debito residuo del finanziamento rinegoziato.
  • Allungamento garanzia su operazioni ammesse al Fondo, in caso di moratoria o sospensione di un finanziamento per effetto del COVID-19.
  • Accesso alla garanzia valutato solo in base al modulo economico-finanziario e non anche sul modulo “andamentale”.
  • Eliminazione della commissione di mancato perfezionamento.
  • Cumulabilità della garanzia del Fondo con altre garanzie per:
    • operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari,
    • con durata minima di 10 anni,
    • di importo superiore a € 500.000.
  • Aumento del 50%, +20% in caso di intervento di ulteriori garanti, della tranche junior garantita dal Fondo su specifici portafogli di finanziamenti dedicati
    • a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19,
    • o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia.
  • Accesso gratuito e senza valutazione alla garanzia del fondo per:
    • una linea di liquidità immediata (fino a 3.000 euro) a 18 mesi meno un giorno,
    • che si affianca alle garanzie già attive senza valutazione sul micro-credito e sui finanziamenti di importo ridotto fino a 20.000 euro
    • a persone fisiche esercenti
      • attività di impresa,
      • arti o professioni, la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000
  • con copertura all’80% in garanzia diretta,
  • con copertura al 90% in riassicurazione,
  • Possibilità di istituzione di sezioni speciali presso il Fondo:
    • da parte delle amministrazioni di settore
    • per sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese.
  • Proroga di 3 mesi dei termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.
  • Estensione strutturale dell’impiego del Fondo per le garanzie di portafoglio, compresi i portafogli di minibond.

 

MISURE DI SOSTEGNO FINAZIARIO ALLE MICRO, P.M.I COLPITE DAL COVID-19 (ART 56)

COSA?

Moratoria straordinaria sui finanziamenti per aiutare tessuto imprenditoriale a fronteggiare la crisi

 

PER CHI?

  • Microimprese e le piccole e medie imprese italiane che;
    • alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari
    • non posseggono un credito “deteriorato”
    • autocertificano di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia Covid-19

 

COME?

  • non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
    • linee di credito accordate “sino a revoca”
    • finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti
  • rinvio della restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020
  • riscadenziamento del pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020, sulla base degli accordi tra le parti
    • in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020
  • ammissione delle operazioni alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese.
  • copertura parziale della garanzia ai danni subiti dalle banche e si estende a una quota degli importi così determinati:
    • su ogni linea di credito prorogata, quota del 33 % del maggiore credito utilizzato
      • tra la data dell’entrata in vigore del decreto
      • e il 30 settembre 2020
    • su un importo pari al 33 % dei prestiti in scadenza
      • che hanno beneficiato di un allungamento della durata;
    • su un importo pari al 33 %
      • delle singole rate dei mutui
      • degli altri finanziamenti a rimborso rateale che siano state sospese.

FONDO CENTRALE GARANZIA PMI (ART 49)

COSA?

  • Il DL introduce deroghe alla disciplina ordinaria di funzionamento del Fondo Centrale Garanzia PMI per 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto.
    • Il Fondo interviene a fianco delle PMI per ridurre i costi dei loro finanziamenti.
    • Garantisce una percentuale dei finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti.
    • Viene attivato dall’intermediario finanziario e non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente (tassi, condizioni di rimborso ecc. lasciati alla contrattazione tra le parti).
    • Sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie

 

PER CHI?

  • Micro, Piccole e Medie imprese italiane
    • Esteso anche al settore dell’agricoltura e della pesca (tramite garanzia ISMEA)
  • Enti di microcredito (purchè PMI)
  • Escluse le imprese con esposizioni nei confronti del sistema bancario classificate come
    • sofferenze” o
    • inadempienze probabili” o che
    • rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà”.

 

OGGETTO DELLE DEROGHE

  • Garanzia del Fondo gratuita,
    • sospensione dell’obbligo di versamento delle commissioni per l’accesso al Fondo,
  • Aumento a 5 milioni di euro dell’importo massimo garantito per singola impresa.
  • Aumento % massima di copertura della garanzia per le operazioni ammesse, fino a 1,5 mln:
    • in garanzia diretta per l’80%,
    • in riassicurazione/controgaranzia per il 90% dell’importo garantito da Confidi o altro Fondo di garanzia, a condizione che la prima garanzia non superi l’80%.
  • Ammissibilità delle operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il nuovo finanziamento preveda credito aggiuntivo per almeno il 10% del debito residuo del finanziamento rinegoziato.
  • Allungamento garanzia su operazioni ammesse al Fondo, in caso di moratoria o sospensione di un finanziamento per effetto del COVID-19.
  • Accesso alla garanzia valutato solo in base al modulo economico-finanziario e non anche sul modulo “andamentale”.
  • Eliminazione della commissione di mancato perfezionamento.
  • Cumulabilità della garanzia del Fondo con altre garanzie per:
    • operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari,
    • con durata minima di 10 anni,
    • di importo superiore a € 500.000.
  • Aumento del 50%, +20% in caso di intervento di ulteriori garanti, della tranche junior garantita dal Fondo su specifici portafogli di finanziamenti dedicati
    • a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19,
    • o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia.
  • Accesso gratuito e senza valutazione alla garanzia del fondo per:
    • una linea di liquidità immediata (fino a 3.000 euro) a 18 mesi meno un giorno,
    • che si affianca alle garanzie già attive senza valutazione sul micro-credito e sui finanziamenti di importo ridotto fino a 20.000 euro
    • a persone fisiche esercenti
      • attività di impresa,
      • arti o professioni,

la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000

  • con copertura all’80% in garanzia diretta,
  • con copertura al 90% in riassicurazione,
  • Possibilità di istituzione di sezioni speciali presso il Fondo:
    • da parte delle amministrazioni di settore
    • per sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese.
  • Proroga di 3 mesi dei termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.
  • Estensione strutturale dell’impiego del Fondo per le garanzie di portafoglio, compresi i portafogli di minibond.
  • Aumento a 40.000 euro dell’importo operazioni di microcredito.
  • Possibilità di ulteriori misure, da stabilire con Decreto MEF e MISE, di sostegno finanziario alle imprese:
    • finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90% a favore delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti a favore delle imprese.

CONTENIMENTO DEI COSTI PER LE PMI DELLA GARANZIA CONFIDI (ART 51)

COSA?

  • Prevenire l’innalzamento dei costi delle commissioni per le garanzie concesse dai Confidi.

 

PER CHI?

  • Micro, Piccole e Medie imprese italiane

 

COME?

  • Riduzione contributi obbligatori dovuti dai Confidi ai Fondi interconsortili

MISURE PER IL CREDITO ALL’ESPORTAZIONE (ART 53)

COSA?

  • Mitigare le ripercussioni negative ai settori interessati dall’emergenza sanitaria
  • Sostegno del credito all’esportazione

 

PER CHI?

  • Piccole e Medie imprese esportatrici del marchio “Made in Italy”

 

COME?

  • Rilascio garanzia dello Stato in favore di SACE Spa
    • per operazioni deliberate dalla società
    • in relazione ad alcune importanti commesse x costruzione di navi da parte di imprese italiane.
  • Accelerazione della procedura di rilascio della garanzia, permettendo
    • il perfezionamento di operazioni commerciali strategiche per l’economia italiana
    • il mantenimento dei livelli di occupazione

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI RIMBORSO PER IL FONDO 394/81 (ART 58)

COSA?

  • Previsto sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese esportatrici

 

PER CHI?

  • La misura riguarda 1.457 imprese esportatrici in tutti i settori

 

COME?

  • Sospensione dei rimborsi di rate in scadenza nel 2020 dei finanziamenti agevolati del Fondo 394/81 gestito da Simest SpA

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE (ART 55)

COSA?

  • Obiettivo: incentivare la cessione di crediti deteriorati sia di natura commerciale sia di finanziamento che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni.

 

PER CHI?

  • Imprese italiane ad eccezione di quelle per le quali sia stato accertato
  • lo stato di dissesto
  • il rischio di dissesto
  • lo stato di insolvenza

 

COME?

  • essione dei crediti vantati vs debitori inadempienti entro 90 gg
  • Trasformazione di una quota di attività per imposte anticipate (DTA) anche non iscritte in credito d’imposta relative a:
  • perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile,
  • e importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto che alla data della cessione dei crediti non siano stati ancora computati in diminuzione, usufruiti o dedotti dal reddito imponibile.
  • Opzione in Unico nell’anno dell’effetto cessione dei crediti;
  • Efficacia opzione a partire dall’esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione
  • Per quanto?
  • ammontare pari al 20% del valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi.
  • limite di 2 miliardi di euro di valore nominale ai crediti complessivamente ceduti entro il 31 dicembre 2020

FONDO SOLIDARIETA’ MUTUI PRIMA CASA (FONDO GASPARRINI) (ART 54)

OBIETTIVI:

  • Provvedere delle misure di sostegno alla liquidità delle famiglie italiane attraverso aiuti sui pagamenti dei mutui
  • offrire un sollievo immediato a fronte della chiusura di attività commerciali e professionali in conseguenza dell’epidemia di coronavirus, con conseguenti difficoltà per il pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della abitazione principale.

 

COSA?

  • Ammissione ai benefici del Fondo di soggetti in difficoltà, a fronte di un calo apprezzabile del fatturato
  • Introduzione di deroghe alla disciplina ordinaria di funzionamento del Fondo per 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto.

 

PER CHI?

  • Proprietari di un immobile, persone fisiche:
    • Dipendenti a tempo determinato o indeterminato
    • Con rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
    • lavoratori autonomi e liberi professionisti
  • Immobile adibito ad abitazione principale
  • titolare di un mutuo non superiore a 250.000 euro contratto per l’acquisto dello stesso immobile
  • anche per chi in ritardo non superiore a 90 giorni nel pagamento delle rate
  • deroga al possesso di indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro

 

COME?

  • Sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi
    • Al verificarsi di condizioni che pregiudicano la stabilità economica
      • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
      • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
      • cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
      • morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.
      • Sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni
      • lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus
    • in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020
    • ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI – FIR (ART 50)

COSA?

  • Modifiche alla disciplina in merito al Fondo Indennizzo Risparmiatori,
    • istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze
    • per indennizzare i risparmiatori
    • che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.

 

PER CHI?

  • Risparmiatori
    • Azionisti
    • Obbligazionisti

 

COME?

  • Conferimento di anticipo pari al 40% dell’importo dell’indennizzo
    • deliberato dalla medesima Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio.
  • proroga della data ultima per il deposito delle istanze di indennizzo
    • Il termine del 18 aprile 2020 è prorogato al 18 giugno 2020.

 

 

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