Lavoro

Decreto Legge Cura Italia: Misure a sostegno delle imprese e dei lavoratori

20 Marzo 2020

Il Decreto Legge “Cura Italia” vuole sostenere il mercato del lavoro attraverso un sistema di ammortizzatori e congedi a favore dei lavoratori.

Le misure mirano a contenere i danni economici provocati dall’epidemia COVID-19.

Queste le azioni concrete:

Artt. 19, 20 e 21 Norme speciali in materia di cassa integrazione e assegno ordinario Sostegno alle imprese Istituzione della causale “emergenza COVID-19”

Semplificazione della procedura di accesso

Estensione dell’assegno ordinario FIS alle aziende con più di 5 dipendenti

Possibilità di accesso anche per i lavoratori in CIGS

Possibilità di accesso anche per i lavoratori che percepiscono l’assegno di solidarietà

 

Art. 22 Cassa integrazione guadagni in deroga Sostegno alle imprese Allargamento degli ammortizzatori sociali a tutte le imprese e i lavoratori che normalmente non vi rientrano
Artt. 23 e 24 Congedi e indennità per i lavoratori del settore privato Congedi straordinari per i lavoratori Congedo straordinario di 15 giorni

Voucher baby-sitter

Estensione dei congedi per assistenza disabili fino a 15 giorni

Art. 26 Lavoratori in quarantena e in permanenza domiciliare fiduciaria Sostegno ai lavoratori Periodo equiparato alla malattia
Artt. 27 – 31, 38 e 44 Sostegno ai lavoratori autonomi, professionisti, stagionali del turismo, agricoli e spettacolo Sostegno economico ai lavoratori in difficoltà Indennità
Art. 44 Fondo per il reddito di ultima istanza Sostegno economico ai lavoratori in difficoltà
Art. 39 Lavoro agile (smart – working) Sostegno ai lavoratori disabili Diritto a svolgere l’attività lavorativa in modalità agile
Art. 46 Sospensione dei licenziamenti Tutela dei posti di lavoro Sospensione delle procedure di licenziamento collettivo

Divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Art. 63 Premio ai lavoratori dipendenti Sostegno economico Premio per i giorni di lavoro in sede
Art. 64 Sanificazione degli ambienti di lavoro Sostegno alle imprese Credito di imposta

 

1. NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO (ART 19)

COSA?

norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19

 

PER CHI?

  • imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas
  • cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602
  • imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato
  • imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi
  • imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato
  • imprese addette agli impianti elettrici e telefonici
  • imprese addette all’armamento ferroviario
  • imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica
  • imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini
  • imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo
  • imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività’ di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione
  • imprese che versano al Fondo di integrazione salariale (FIS) con più di 5 dipendenti

 

LAVORATORI DESTINATARI?

  • I lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti (apprendistato professionalizzante), compreso il settore agricolo.
  • I lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020, i lavoratori assunti tale data ne risulterebbero esclusi.
  • Non è prevista alcuna anzianità di servizio
  • Sono esclusi: Dirigenti e lavoratori a domicilio

 

DURATA?

  • dal 23 febbraio 2020 per massimo nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020
  • secondo un’interpretazione sistemica dovrebbe essere riferito alla singola unità produttiva
  • parrebbe fruibile anche in modo frazionato purché nell’arco temporale 23 febbraio – 31 agosto 2020

 

QUANTO?

  • 80% della retribuzione globale, nel rispetto dei massimali annui
  • Pagamento anticipato dall’azienda o diretto da parte dell’INPS

 

PROCEDURA:

  • la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria o dell’assegno ordinario speciale con causale “emergenza COVID-19” potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

 

LIMITI DI SPESA:

  • Gli oneri finanziari relativi alle prestazioni di integrazione salariale sono posti a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l’anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
  • Il trattamento speciale di integrazione salariale ordinaria e di assegno ordinario COVID-19, di cui ai commi da 1 a 5 dell’art. 19, e di cui all’art. 21, sono riconosciuti nel limite massimo di spesa pari a 1.347,1 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa e qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2. TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER LE AZIENDE CHE SI TROVANO GIÀ IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA (ART. 20)

    • i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che hanno in corso alla data del 23 febbraio 2020 un assegno di solidarietà
    • possono presentare domanda di assegno ordinario per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 19COSA?Le aziende che al 23 febbraio 2020 già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono accedere al trattamento ordinario per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 19

       

      COME?

      • Non pare necessaria un provvedimento di sospensione della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata
      • La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso.

      LAVORATORI DESTINATARI

      La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.

       

      LIMITI DI SPESA:

      i trattamenti di integrazione salariale sostitutivi sono riconosciuti nel limite massimo di un tetto di spesa fissato a 338,2 milioni di euro per l’anno 2020.

3. TRATTAMENTO DI ASSEGNO ORDINARIO PER I DATORI DI LAVORO CHE HANNO TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ IN CORSO (ART. 21)

COSA?

    • i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che hanno in corso alla data del 23 febbraio 2020 un assegno di solidarietà
    • possono presentare domanda di assegno ordinario per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 19

 

COME?

  • la concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso

 

LAVORATORI DESTINATARI?

  • La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro

 

LIMITI DI SPESA?

  • Le prestazioni di sostegno al reddito disciplinate dall’art. 21 del DL sono riconosciute nel limite massimo di spese previsto dall’art. 19, comma 8, pari a 1.347,1 milioni di euro per l’anno 2020.

4. NUOVE DISPOSIZIONE PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (ART. 22)

COSA?

le Regioni e Province autonome, possono riconoscere in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga

 

PER CHI?

  • datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dagli strumenti ordinari per sospensioni o riduzioni di orario
  • i datori di lavoro agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti
  • esclusi i datori di lavoro domestico

 

LAVORATORI DESTINATARI?

  • I lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti con apprendistato professionalizzante
  • I lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020
  • Non è prevista alcuna anzianità di servizio

 

DURATA?

  • dal 23 febbraio 2020 per massimo nove settimane

 

QUANTO?

  • 80% della retribuzione globale, nel rispetto dei massimali annui
  • esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS

 

LIMITI DI SPESA

Ai sensi del comma 3, art. 21 del DL, il trattamento in deroga è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020. Le predette risorse sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

5. CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO, I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS E I LAVORATORI AUTONOMI, PER EMERGENZA COVID -19 (ART. 23)

COSA?

in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado sono riconosciuti ai genitori lavoratori:

  • 15 giorni di congedo retribuito da fruire in modo continuativo o frazionato

o

  • Voucher baby-sitter

 

PER CHI?

  • lavoratori dipendenti del settore privato
  • lavoratori iscritti alla esclusivamente alla Gestione separata INPS
  • lavoratori autonomi iscritti all’INPS

 

REQUISITI?

  • figli di età non superiore ai 12 anni
  • nessun limite di età in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata
  • fruibile alternativamente ad entrambi i genitori
  • nel nucleo familiare non deve esserci altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore

 

QUANTO?

  • 50% della retribuzione media globale giornaliera e contribuzione figurativa per i lavoratori subordinati genitori di figli fino a 12 anni o disabili
  • Solo contribuzione figurativa per i genitori di figli di età compresa tra 12 e 16 anni
  • 50% della retribuzione convenzionale giornaliera per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS
  • 50% di 1/365 del reddito utilizzato per la determinazione dell’indennità di maternità per i lavoratori iscritti esclusivamente alla Gestione separata dell’INPS

oppure

  • voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting del valore di 600 €
  • erogato mediante il libretto famiglia
  • da utilizzare per prestazioni effettuate a decorrere dal 5 marzo 2020

 

COME?

  • Congedo e voucher saranno disponibili dopo che saranno emanate le istruzioni operative da parte dell’INPS.

 

LIMITE DI SPESA

I congedi parentali straordinari indennizzati e il bonus baby sitting per i genitori lavoratori nel settore pubblico sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro annui per l’anno 2020.

6. ESTENSIONE DURATA PERMESSI RETRIBUITI EX ART. 33, LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 (ART. 24)

COSA?

  • È aumentato Il numero di giorni di permesso retribuito per i lavoratori che assistono parenti o affini entro il terzo grado, affetti da disabilità di gravità accertata ex Legge 104

 

QUANTO?

  • I giorni di permesso retribuito sono elevati a 15 per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020

7. MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO (ART. 26)

COSA?

  • i periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dovuti a COVID-19 sono equiparati alla malattia ordinaria
  • i periodi non sono computati ai fini del periodo di comporto
  • fino al 30 aprile, equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie per i lavoratori disabili con connotazione di gravità e i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita

 

COME?

  • Il medico curante dovrà redigere certificato medico riportando gli estremi del provvedimento che ha dato origine al periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria
  • Sono considerati validi anche i certificati medici emessi prima dell’entrata in vigore del DL

 

LIMITE DI SPESA

In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico dei datori di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale e ad altri istituti previdenziali sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020.

8. INDENNITÀ (ARTICOLI 27, 28, 29, 30, 31 e 38)

COSA?

indennità una tantum per il mese di marzo di ammontare pari a 600 euro

 

PER CHI?

  • liberi professionisti titolari di partita iva (attiva alla data del 23 febbraio 2020)
  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data), iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
  • co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (commercianti, artigiani, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ad esclusione della Gestione separata INPS
  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data
  • operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione

9. ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL VIRUS COVID-19 (ART. 44)

COSA?

Istituzione di un fondo a sostegno dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro

 

DESTINATARI?

  • lavoratori dipendenti e autonomi
  • inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria diversi dall’ INPS

 

MISURA E TRATTAMENTO?

  • una indennità nei limiti di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020

 

COME?

  • Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali cui potrà essere destinata quota parte del Fondo stesso.
  • Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di ultima istanza.

10. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE (ART. 39)

COSA?

Diritto di precedenza a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione purché tale compatibile con le caratteristiche della prestazione fino al 30 aprile 2020. Priorità nell’accoglimento delle istanze per i lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa.

 

PER CHI?

  • lavoratori dipendenti disabili
  • lavoratori dipendenti che hanno nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità

 

COME?

In assenza di specifiche previsioni, la richiesta potrà essere presentata direttamente dal lavoratore al datore di lavoro producendo autodichiarazione dove specifica di rientrare in una delle casistiche menzionate.

11. SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI (ART. 46)

COSA?

Diversamente dalla rubrica, la norma:

  • sospende la facoltà di disporre licenziamenti per giustificato motivo oggettivo
  • l’avvio di procedure di licenziamento collettivo
  • sospende le procedure di licenziamento collettivo pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020

 

DURATA?

  • 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto

 

CASI DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla sospensione:

  • licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo
  • licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova
  • licenziamenti degli apprendisti al termine del periodo di apprendistato

12. PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI (ART.63)

COSA?

Un premio per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

 

CHI?

Lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi DPR 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono.

 

REQUISITI?

  • reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro
  • aver prestato attività nella sede di lavoro

 

QUANTO?

  • 100 euro da ragguagliare al numero di giorno di lavoro svolti presso la sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

 

COME?

  • I sostituti d’imposta erogano l’incentivo in via automatica con la retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
  • I sostituti d’imposta recuperano l’incentivo erogato mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

13. CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 64)

COSA?

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, è riconosciuto per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.

 

CHI?

  • soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione

 

QUANTO?

  • del 50 per cento delle spese di sanificazione sostenute e documentate
  • fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario
  • nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020

 

MODALITA’

  • Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.

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