Finanza

DECRETO LEGGE “CURA ITALIA”, MISURE FINANZIARIE STRAORDINARIE

25 Marzo 2020

LIMITI ALLA REVOCA DEGLI AFFIDAMENTI BANCARI SOSPENSIONE PAGAMENTO RATE MUTUI E LEASING

Il Decreto Legge  “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 prevede la sospensione dei pagamenti di mutui e leasing ed il potenziamento del Fondo centrale di garanzia, istituito con la Legge 662/96 ed operativo dal 2000.

Tale misura di sostegno finanziario è rivolta alle PMI,  e  ai soggetti economici esercenti attività professionali, con sede in Italia, così come definiti dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

Cosa devono comunicare i soggetti beneficiari?

I soggetti beneficiari delle suddette disposizioni devono comunicare a banche e intermediari finanziari la volontà di avvalersi delle suddette disposizioni allegando a tale comunicazione un’autocertificazione, predisposta ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/200, attestante di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.Le misure di sostegno finanziario sono le seguenti:

a) per le aperture di credito a revoca (indipendentemente dalle ragioni sottostanti) e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto (17 marzo 2020), gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Si evidenzia che, se i finanziamenti sono erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni precedentemente indicate sono realizzate senza il bisogno della loro preventiva autorizzazione con allungamento automatico del contratto di finanziamento ed alle condizioni originarie, quindi senza alcuna modifica delle condizioni riguardanti gli oneri correlati allo strumento finanziario; per i finanziamenti agevolati sarà necessaria una comunicazione all’ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire eventuali integrazioni alle modalità operative per il perfezionamento dell’operazione.

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